Terzo condono in area vincolata: sanabili solo le opere minori (TAR Sicilia n. 1662 del 23.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
In materia di terzo condono edilizio, l’art. 32, comma 27, lettera d), del d.l. n. 269/2003, convertito in legge n. 326/2003, esclude la sanatoria delle opere realizzate su immobili soggetti a vincoli ambientali e paesistici, anche di natura relativa, qualora siano stati imposti prima dell’esecuzione dell’intervento. La declaratoria di illegittimità costituzionale della normativa regionale siciliana che ammetteva il condono in presenza di vincoli non assoluti ha confermato la piena applicabilità della disciplina statale nell’Isola. Nelle aree vincolate restano pertanto sanabili solo gli interventi di minore rilevanza — restauro, risanamento conservativo e manutenzione straordinaria — che non comportino nuovi volumi o superfici, dovendosi intendere la superficie in senso ampio e finalistico. Il diniego opposto dall’autorità preposta al vincolo è atto vincolato, non richiede comparazione con l’interesse privato e rende superflua la partecipazione procedimentale. L’ordine di riduzione in pristino sfugge invece alla competenza della Soprintendenza e spetta al Comune.

Il Fatto

La ricorrente ha presentato nel 2004 istanza di sanatoria ai sensi della legge n. 326/2003 per due locali artigianali di modesto volume, annessi a un’abitazione in località sottoposta a vincolo paesaggistico. La Soprintendenza ha negato il condono e ha ordinato la rimessione in pristino; il Comune ha poi respinto la domanda richiamando l’avviso dell’autorità di tutela. La ricorrente ha impugnato entrambi i provvedimenti deducendo violazione del contraddittorio procedimentale, difetto di motivazione, illegittimità dell’ordine di demolizione, lesione dell’affidamento e disparità di trattamento.

Si è costituita la Regione Siciliana, sostenendo la natura vincolata del diniego e la non condonabilità degli interventi in area vincolata.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalla sentenza della Corte costituzionale n. 252/2022, che ha dichiarato illegittima la legge regionale siciliana nella parte in cui consentiva la sanatoria delle opere in aree gravate da vincoli non assoluti. Il rinvio dell’art. 24 della legge regionale n. 15/2004 all’art. 32 del d.l. n. 269/2003 investe l’intera disciplina statale e non solo i termini e le forme dell’istanza: ne deriva il carattere ostativo del vincolo anche quando non comporti inedificabilità assoluta.

Il Tribunale richiama il consolidato orientamento del Cons. Stato secondo cui sono insanabili le opere abusive realizzate in aree vincolate, salvo che ricorrano congiuntamente le condizioni di legge: esecuzione anteriore al vincolo, conformità alle prescrizioni urbanistiche, riconducibilità alle tipologie minori dell’allegato 1 e parere favorevole dell’autorità preposta. Sul punto richiama la giurisprudenza amministrativa che, in Cons. Stato n. 1213/2022 e n. 9950/2022, considera rilevante ai fini paesaggistici qualsiasi nuovo volume, anche tecnico, e legge la nozione di superficie in senso ampio, con riferimento all’impatto sull’assetto originario del territorio.

Nel caso concreto l’intervento ha determinato nuovi volumi e superfici, come emerge dalla stessa domanda di condono: la sanatoria è quindi esclusa. Il diniego della Soprintendenza risulta adeguatamente motivato per relationem ai sensi dell’art. 3, terzo comma, della legge n. 241/1990, e quello comunale mediante il richiamo alla decisione dell’autorità di tutela. Trattandosi di atti vincolati, non occorre alcuna valutazione comparativa degli interessi né specifica motivazione sull’interesse pubblico, non è invocabile alcun affidamento alla conservazione di una situazione abusiva e risultano superflui il preavviso di rigetto e la comunicazione di avvio del procedimento, per l’assenza di un utile apporto partecipativo.

Il Collegio accoglie invece il motivo sull’incompetenza della Soprintendenza a ordinare la riduzione in pristino. Il procedimento di condono si conclude con la decisione del Comune, al quale spettano i provvedimenti repressivi; l’autorità preposta al vincolo interviene solo per esprimere un avviso vincolante. Nel caso di diniego del condono l’ordine di demolizione resta di competenza comunale, ai sensi dell’art. 31 del d.P.R. n. 380/2001. Il ricorso è pertanto rigettato, con annullamento parziale dell’atto della Soprintendenza e compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *