Il prefetto deve rivalutare l’interdittiva dopo l’avvio della procedura di agevolazione occasionale (TAR Sicilia n. 3257 del 03.10.2024)
Principi di diritto (Massima)
L’avvio dell’interlocuzione procedimentale finalizzata a ricondurre i riscontrati tentativi di infiltrazione mafiosa a una situazione di agevolazione occasionale ai sensi dell’art. 94-bis d.lgs. n. 159/2011 non integra, di per sé, un diverso assetto di interessi idoneo a rendere improcedibile il ricorso avverso l’informazione interdittiva. In assenza di un provvedimento che definisca quel procedimento, il giudice amministrativo non può dichiarare la sopravvenuta carenza di interesse. Tuttavia, gli elementi nuovi intervenuti, valutati insieme all’incongruità rilevata in sede cautelare dal giudice d’appello, giustificano l’accoglimento del ricorso e l’annullamento degli atti impugnati, restando ferma la possibilità per l’Amministrazione di emanare ulteriori determinazioni. Il Prefetto conserva un’ampia discrezionalità valutativa, ma è tenuto a ricomporre le contraddizioni emerse nel procedimento.
Il Fatto
La ricorrente impugna il provvedimento del Prefetto con cui le è stata notificata un’informazione interdittiva antimafia, unitamente alla nota del Comune e alla nota dell’ANAC. Il gravame si fonda sulla pretesa insufficienza motivazionale: l’Amministrazione si sarebbe limitata a richiamare i contatti con il coniuge, soggetto estraneo alle famiglie mafiose indicate, e a valorizzare la posizione di un soggetto nel frattempo deceduto.
L’Amministrazione resiste sostenendo che la ricorrente intratterrebbe rapporti di cointeressenza economica con il coniuge, inserito in un contesto contiguo alla criminalità organizzata, e che il decesso di un singolo soggetto non sarebbe decisivo per la presenza di altri imputati nello stesso procedimento. Respinta la domanda cautelare e confermata la decisione dal CGARS, la ricorrente impugna con motivi aggiunti il provvedimento comunale di revoca dell’aggiudicazione di un lotto di terreno, deducendone l’invalidità derivata.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina anzitutto la richiesta di declaratoria di improcedibilità avanzata dall’UTG, fondata sull’avvio di un’interlocuzione procedimentale con l’operatore economico per ricondurre i tentativi di infiltrazione alla fattispecie dell’agevolazione occasionale di cui all’art. 94-bis d.lgs. n. 159/2011. La richiesta non è accolta: mancano elementi precisi circa l’emanazione di un provvedimento che delinei un diverso assetto di interessi nella vicenda sottesa alla controversia.
Il Tribunale chiarisce il criterio: la sola apertura del procedimento non è sufficiente a configurare la sopravvenuta carenza di interesse. Solo un atto conclusivo del nuovo iter, idoneo a incidere sulla posizione sostanziale dell’interessato, potrebbe giustificare una declaratoria di improcedibilità. Fino a quel momento il ricorso conserva la propria utilità.
Su un piano diverso si colloca la decisione di merito. Il Collegio valorizza congiuntamente due ordini di elementi: l’avvio dell’interlocuzione in materia di agevolazione occasionale e l’incongruità segnalata dal CGARS nell’ordinanza cautelare. Quest’ultima aveva già rilevato il contrasto tra il provvedimento interdittivo e il documento dell’AGEA del 16 aprile 2020, che dava atto di informative antimafia rilasciate con esito negativo dalla Prefettura in favore del coniuge della ricorrente in epoca successiva al decreto che dispone il giudizio.
L’amministrazione giudicante non contesta l’ampia discrezionalità del Prefetto nella materia della prevenzione, né la possibilità di compiere una valutazione autonoma dei fatti già scrutinati in sede penale secondo il criterio del “più probabile che non”. Rileva però che il quadro complessivo, arricchito dagli elementi sopravvenuti, impone una ricomposizione delle valutazioni. Da qui l’accoglimento del ricorso e l’annullamento dei provvedimenti impugnati, con salvezza del potere dell’Amministrazione di emanare ulteriori determinazioni sulla vicenda.
La particolarità dell’andamento processuale, segnato dal rigetto della domanda cautelare e dal sopraggiungere di elementi nuovi in prossimità dell’udienza di merito, fonda la compensazione delle spese di lite. Il Collegio dispone infine l’oscuramento delle generalità e di ogni altro dato identificativo della ricorrente ai sensi dell’art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. n. 196/2003.
Nota della Redazione
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