L’indennizzo per occupazione senza titolo di beni demaniali appartiene al giudice ordinario (TAR Marche n. 251 del 12.03.2024)

Principi di diritto (Massima)
L’indennizzo previsto dall’art. 8 del D.L. n. 400/1993, convertito nella legge n. 494/1993, per le utilizzazioni senza titolo dei beni demaniali marittimi non presuppone un rapporto concessorio, ma logicamente l’assenza di qualsiasi titolo. La relativa attività amministrativa si sostanzia nella ricognizione della situazione materiale del demanio e nell’applicazione di criteri automatici di commisurazione del dovuto. Essa non costituisce esercizio di poteri autoritativi o discrezionali concernenti l’uso legittimo del bene, ma solo repressione dell’uso non assentito. Le controversie aventi ad oggetto tale indennizzo non rientrano nella giurisdizione generale di legittimità del giudice amministrativo. Esse spettano al giudice ordinario, cui compete accertare la natura demaniale o meno del bene e la relativa proprietà.

Il Fatto

I ricorrenti assumono di essere divenuti proprietari, per usucapione previa sdemanializzazione di fatto, di alcuni terreni siti nel Comune di Montemarciano. Nell’anno 2004 l’Agenzia del Demanio effettuava ispezioni sui medesimi terreni, rilevandone l’utilizzo senza titolo sul presupposto della loro appartenenza al demanio marittimo. I verbali venivano trasmessi al Comune, che quantificava e richiedeva l’indennizzo di cui all’art. 8 del D.L. n. 400/1993.

I destinatari impugnavano le determinazioni comunali e la presupposta nota dell’Agenzia con ricorso collettivo, integrato da motivi aggiunti. Si costituiva in giudizio la sola Agenzia del Demanio, eccependo il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.

La Motivazione della Corte

Il Collegio condivide l’eccezione dell’amministrazione resistente. L’indennizzo in questione non si colloca nell’ambito di un rapporto di concessione di beni demaniali, ma postula sul piano logico-giuridico l’assenza di un titolo concessorio, essendo dovuto proprio per le utilizzazioni senza titolo dei beni demaniali marittimi.

L’accertamento dei presupposti dell’indennizzo e la sua quantificazione non implicano l’esercizio di poteri autoritativi. L’amministrazione provvede alla ricognizione della situazione materiale del demanio e all’applicazione dei criteri di commisurazione stabiliti dalla legge. Come chiarito dalla giurisprudenza, non è ravvisabile l’esercizio di poteri di carattere discrezionale concernenti l’uso legittimo del bene, ma solo di repressione dell’uso non assentito. Le relative controversie non sono pertanto riconducibili alla giurisdizione generale di legittimità del giudice amministrativo (Cons. Stato, Sez. VII, n. 1836 del 2024; Cons. Stato n. 1422 del 2022; TAR Puglia, Bari, n. 1010 del 2022).

Nella vicenda è pacifico che non esista alcuna concessione per l’uso dei terreni. L’indennizzo è stato quantificato attraverso criteri meramente automatici. I ricorrenti negano in radice i presupposti della richiesta, ritenendo che i terreni siano stati sdemanializzati di fatto e che essi ne siano divenuti proprietari per usucapione, su cui il giudice è chiamato a pronunciare una sentenza di mero accertamento, di natura dichiarativa e non costitutiva.

Le questioni principali attengono quindi all’accertamento prima della natura del bene, demaniale o non demaniale, e poi della relativa proprietà, acquisita per usucapione dai ricorrenti o ancora dell’amministrazione. Diviene meramente consequenziale la questione indennitaria, dedotta esclusivamente sotto il profilo dell’an debeatur. La controversia appartiene perciò alla giurisdizione del giudice ordinario. Le spese di giudizio sono compensate per ragioni equitative.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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