L’ottemperanza al giudicato del giudice ordinario non ammette interpretazione o integrazione (TAR Puglia n. 1308 del 18.09.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza per l’attuazione di una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato, il giudice amministrativo dispone di poteri cognitori limitati alla mera esecuzione del comando contenuto nel provvedimento, non essendo ammessa alcuna interpretazione del giudicato né tantomeno una sua integrazione. L’esecuzione dell’ordine del giudice costituisce un inderogabile dovere d’ufficio per la Pubblica Amministrazione destinataria, per i suoi rappresentanti e per i funzionari. Il ricorso è ammissibile quando il titolo esecutivo sia stato ritualmente notificato e sia decorso infruttuosamente il termine di centoventi giorni di cui all’art. 14 del d.l. n. 669/1996. La nomina del commissario ad acta va esclusa quando non emergono elementi che inducano a ritenere l’Amministrazione ulteriormente inerte.

Il Fatto

Il Tribunale Civile di Lecce, Sezione Lavoro, con sentenza pubblicata l’11 marzo 2021, ha condannato il Ministero della Salute al pagamento, in favore di una signora poi deceduta, dell’indennizzo previsto dalla legge n. 210/1992 per danno da epatite C conseguente a trattamento emodialitico, ascrivibile alla categoria VIII della Tabella “A” del d.P.R. n. 834/1981, dalla data successiva alla domanda amministrativa e fino al decesso, oltre accessori.

Il Ministero ha proposto appello; la Corte di Appello di Lecce, Sezione Lavoro, lo ha rigettato con sentenza dell’11 marzo 2024, notificata il 21 marzo 2024 e non impugnata per cassazione né con revocazione. La figlia ed erede della defunta ha sollecitato il pagamento con note del 20 settembre 2024 e del 17 febbraio 2025, senza ottenere riscontro. Ha quindi proposto ricorso per ottemperanza, notificato il 9 giugno 2025 e depositato il 19 giugno 2025.

La Motivazione della Corte

Il Collegio richiama l’art. 112, secondo comma, lett. c), c.p.a., che consente il giudizio di ottemperanza per conseguire l’attuazione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti equiparati del giudice ordinario. Vi rientra la sentenza della Corte di Appello di Lecce dell’11 marzo 2024, confermativa di quella del Tribunale, divenuta definitiva per mancata proposizione del ricorso per cassazione e della revocazione ordinaria.

Il Tribunale circoscrive la propria cognizione. Quando è chiamato a pronunciarsi sull’esecuzione di un provvedimento emesso da un altro plesso giurisdizionale, dispone di poteri cognitori limitati alla sola esecuzione del comando, senza possibilità di interpretare il giudicato o di integrarlo, richiamando sul punto il precedente del Consiglio di Stato, Sezione IV, n. 3196 del 2020. L’adempimento è, per la P.A., un dovere d’ufficio inderogabile.

Superata la verifica in rito, il Collegio rileva la regolarità della notifica e del deposito, con l’osservanza del dimezzamento dei termini ex art. 87, terzo comma, c.p.a.. Accerta altresì che entrambi i titoli esecutivi — la sentenza di appello e quella di primo grado — sono stati notificati al Ministero presso la sede reale, rispettivamente il 21 marzo 2024 e il 30 marzo 2021, con attestazione di conformità ex art. 475 c.p.c., e che è decorso infruttuosamente il termine di centoventi giorni previsto dall’art. 14, primo comma, del d.l. n. 669/1996.

Nel merito, il Ministero non ha dato alcuna esecuzione al giudicato. Il ricorso è pertanto accolto, con ordine di pagamento delle somme riconosciute dall’A.G.O. entro trenta giorni dalla comunicazione o notifica della sentenza. La richiesta di nomina di un commissario ad acta è disattesa allo stato, non emergendo elementi da cui desumere un’ulteriore inerzia dell’Amministrazione. Le spese seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e art. 26 c.p.a. e sono liquidate in duemila euro, con distrazione in favore del difensore.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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