La dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse impone la pronuncia di improcedibilità (TAR Molise n. 377 del 09.12.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel processo amministrativo, sino al momento in cui la causa è trattenuta per la decisione, il ricorrente ha la piena disponibilità dell’azione e può dichiarare di avere perduto ogni interesse alla decisione. Il giudice ha il dovere di accertare d’ufficio l’effettiva sussistenza dell’interesse ove la parte insista per la decisione, ma non ha il potere di procedere d’ufficio quando la parte deduca di non avere più interesse. In tale secondo caso il giudice non può sostituirsi alla valutazione della parte sull’insussistenza dell’interesse ad agire ed è tenuto, in ossequio al principio dispositivo, a dichiarare l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.

Il Fatto

Le ricorrenti, esperte iscritte in una short list istituita dall’amministrazione regionale per il conferimento di incarichi di assistenza tecnica nell’ambito del PSR, hanno impugnato la determinazione con cui la Giunta Regionale ha avviato una diversa procedura di reperimento delle professionalità, affidata a Formez PA. Hanno dedotto l’eccesso di potere e la lesione del legittimo affidamento ingenerato dalla precedente selezione, chiedendo l’annullamento degli atti e, in via subordinata, il risarcimento del danno in forma specifica o per equivalente.

Costituitasi l’Avvocatura Distrettuale dello Stato, che ha eccepito l’inammissibilità del gravame e la sua infondatezza, le ricorrenti hanno depositato una memoria con cui hanno dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse, per avere nelle more reperito autonomamente altre attività occupazionali. All’udienza pubblica la parte si è riportata alla dichiarazione e la causa è stata trattenuta in decisione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rileva che le ricorrenti hanno inequivocabilmente rappresentato di non avere più interesse alla decisione di merito, in coerenza con il proprio più recente contegno processuale. Da ciò deriva la definizione del giudizio con la pertinente pronuncia in rito, senza disamina delle numerose eccezioni proposte dalla difesa erariale.

Il Tribunale richiama l’insegnamento dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 4 del 2018, secondo cui il rito amministrativo è governato dall’impulso di parte: la parte che propone il ricorso può rinunciarvi in qualsiasi momento, potendo financo rinunciare agli effetti della sentenza di primo grado, e tale diritto potestativo, insindacabile dal giudice, si estende anche alla tutela cautelare.

Da tale premessa il Collegio trae la distinzione centrale. Il giudice amministrativo ha il dovere di accertare d’ufficio l’effettiva sussistenza dell’interesse al ricorso ove la parte insista per la sua decisione. Non ha, al contrario, il potere di procedere d’ufficio allorquando la parte deduca di non avere più interesse, non potendo sostituirsi alla valutazione di questa in ordine all’insussistenza dell’interesse ad agire.

Ne consegue che, in ossequio al principio dispositivo, il giudice è senz’altro tenuto alla declaratoria di improcedibilità del ricorso. Sul punto il Tribunale richiama Cons. Stato, Sez. IV, n. 3848 del 2016 e TAR Campania – Napoli, Sez. VIII, n. 3066 del 2021.

Il ricorso è pertanto dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. Le spese sono compensate tra le parti costituite, tenuto conto delle circostanze specifiche della causa.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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