Sanatoria edilizia post-sisma: varianti vietate e acquisizione ope legis (TAR Abruzzo n. 238 del 09.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il permesso di costruire in sanatoria non può essere rilasciato quando l’intero manufatto sia abusivo ab origine e non sia individuabile una porzione edilizia legittima da separare da quella abusiva. La disciplina emergenziale dettata dalla deliberazione consiliare n. 58/2009 ha natura interinale e temporanea e non consente modifiche progettuali in variante rispetto al manufatto provvisorio ammesso. Decorso il termine di novanta giorni dall’ingiunzione di demolizione senza che sia stato eseguito il ripristino, l’acquisizione del bene e dell’area di sedime al patrimonio comunale opera ope legis, con la conseguenza che il responsabile dell’abuso perde la legittimazione a proporre l’istanza di accertamento di conformità.
Il Fatto
Poco dopo il sisma del 6 aprile 2009 la ricorrente presentava una comunicazione per edilizia libera precaria emergenziale, finalizzata alla realizzazione di un’abitazione provvisoria di circa 95 mq, composta dal solo pianterreno con copertura lignea a capanna. In concreto realizzava una costruzione a due piani, di forma parallelepipeda, con copertura piana destinata a ospitare un impianto fotovoltaico, oltre a un vano tecnico. Il Comune accusava il carattere abusivo dell’intervento e ne ordinava la demolizione.
La legittimità dell’ordinanza di demolizione era già stata riconosciuta dal Tribunale con la sentenza n. 209/2022, avverso la quale pende appello. Il dirigente del Settore Ricostruzione Privata negava quindi il permesso di costruire in sanatoria. Contro quel diniego la ricorrente proponeva ricorso, deducendo eccesso di potere per travisamento dei fatti, irragionevolezza e contraddittorietà con gli atti presupposti.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dall’accertamento già contenuto nella sentenza n. 209/2022: la deliberazione consiliare n. 58/2009 ha introdotto un regime edilizio eccezionale e transitorio, destinato a consentire manufatti provvisori da rimuovere dopo il rilascio dell’agibilità dell’abitazione principale. I parametri dimensionali e il divieto di superfici con destinazione diversa da quella residenziale sono tassativi e rispondono all’esigenza di evitare che la deroga al regime ordinario sia impiegata per costruire fabbricati di maggiore consistenza e sanarli poi con un titolo postumo.
Su questa base il Tribunale esclude che la disciplina emergenziale ammetta varianti progettuali. La natura interinale e temporanea della costruzione osta a modifiche in corso d’opera. Il richiamo alla comunicazione in variante non è quindi idoneo a fondare la pretesa, poiché la stessa comunicazione aveva ad oggetto un’opera non conforme ai manufatti temporanei ammessi.
Il Collegio esclude poi l’applicabilità dell’art. 34, comma 2, d.P.R. n. 380/2001. La norma postula un esplicito permesso di costruire e richiede che sia individuabile una porzione legittima accanto a quella abusiva. Nel caso concreto è l’intero manufatto a rivestire carattere di abusività. Il richiamo alla giurisprudenza amministrativa (Cons. St., sez. VI, n. 4919/2021) conforta la lettura unitaria dell’intervento, poiché la valutazione dell’abuso tende a una visione complessiva e non atomistica, a contrasto delle frammentazioni artificiose dirette a eludere i limiti della sanatoria.
Da ultimo, il diniego risulta motivato anche in relazione all’art. 31, comma 3, d.P.R. n. 380/2001. L’ordinanza di demolizione risale al 2014; al momento della presentazione dell’istanza di sanatoria era ampiamente decorso il termine di novanta giorni, con l’effetto che il manufatto e l’area di sedime erano già acquisiti ope legis al patrimonio comunale. Alla scadenza del termine l’Amministrazione è ipso iure proprietaria del bene e il responsabile non è più legittimato a proporre l’istanza di accertamento di conformità. Il ricorso è pertanto respinto, con condanna alle spese.
Nota della Redazione
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