Sopravvenuta carenza di interesse e improcedibilità del ricorso al TAR (TAR Puglia n. 290 del 07.03.2024)
Principi di diritto (Massima)
L’interesse a ricorrere costituisce condizione dell’azione che deve sussistere non solo al momento della proposizione dell’impugnativa, ma anche in epoca successiva, permanendo fino al momento del passaggio in decisione della controversia. Se sopravviene una situazione per cui il ricorrente non ricaverebbe dall’eventuale pronuncia favorevole alcun concreto vantaggio, il ricorso è improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse. La declaratoria in rito preclude l’esame del merito e giustifica la compensazione delle spese quando sussistano giusti motivi.
Il Fatto
Il ricorrente ha partecipato alla selezione indetta dalla Regione Puglia con determinazione n. 1371 del 15.12.2021 (bando n. 24) per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di tre unità di categoria D, posizione economica D1, profilo di Specialista della Comunicazione istituzionale. All’esito della graduatoria definitiva pubblicata il 23.1.2023 si è collocato nella tredicesima posizione, senza rientrare tra i vincitori.
Ha quindi impugnato gli esiti della selezione, lamentando il mancato riconoscimento di un punteggio maggiore per i titoli dichiarati nella domanda: con 1,5 punti in più per la laurea magistrale in Giurisprudenza avrebbe raggiunto 27,80 punti e la settima posizione. La Regione Puglia e Formez P.A. si sono costituite in giudizio. Con memoria del 21 gennaio 2024 il ricorrente ha però dichiarato di non avere più interesse al ricorso, rappresentando che il celere scorrimento della graduatoria gli consentirebbe di ottenere con maggior rapidità l’assunzione a tempo indeterminato.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva che il ricorrente ha prospettato il venir meno dell’utilità della decisione: nell’ipotesi di accoglimento non ricaverebbe alcun concreto vantaggio, poiché lo scorrimento della graduatoria gli assicurerebbe comunque l’assunzione in tempi più rapidi. Le parti resistenti nulla hanno eccepito in proposito.
Su questa base il Tribunale richiama il principio per cui l’interesse a ricorrere, oltre a sussistere al momento della proposizione dell’impugnativa, deve permanere anche in epoca successiva, in base alla regola che le condizioni dell’azione debbono mantenersi fino al momento del passaggio in decisione della controversia.
Poiché nel caso concreto l’interesse è venuto meno prima della decisione, il Collegio dà atto del sopravvenuto difetto di interesse e dichiara l’improcedibilità del gravame, applicando gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm. La pronuncia resta sul piano processuale e non investe nel merito la doglianza sul punteggio dei titoli.
In ragione dell’esito in rito della controversia, il Tribunale ritiene sussistenti giusti motivi per compensare tra le parti le spese del giudizio.
Nota della Redazione
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