Ottemperanza al giudicato sull’assegnazione della Carta docente e sulla retribuzione professionale (TAR Toscana n. 375 del 07.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il giudicato che accerta il diritto del docente alla Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione e alla retribuzione professionale docenti costituisce titolo per il giudizio di ottemperanza davanti al giudice amministrativo. Decorso il termine dilatorio di cui all’art. 14, co. 1, del decreto legge n. 669/1996, la mancata esecuzione dell’obbligazione pecuniaria dell’Amministrazione ne determina l’inadempimento. Il giudice ordina all’Amministrazione di dare esecuzione al titolo entro un termine perentorio e, per il caso di ulteriore inottemperanza, nomina sin d’ora il commissario ad acta. Le spese seguono la soccombenza, con liquidazione parametrata al carattere seriale della controversia.

Il Fatto

Una docente aveva ottenuto dal Tribunale di Firenze, sezione lavoro, una sentenza con cui era stato accertato il suo diritto a percepire, per gli anni scolastici 2018/2019 e 2021/2022, il beneficio economico di € 500,00 annui tramite la Carta elettronica di cui all’art. 1, co. 121, della legge n. 107/2015. Con la stessa sentenza il Ministero dell’istruzione e del merito era stato condannato ad attribuire la Carta e a pagare le differenze retributive della retribuzione professionale docenti prevista dall’art. 7 del CCNL del 15.03.2001, quantificate in € 2.533,00, oltre interessi o rivalutazione ai sensi dell’art. 22, co. 36, della legge n. 724 del 1994.

Il titolo era passato in giudicato. Notificato all’Amministrazione debitrice il 21.02.2024 e decorso il termine dilatorio, la creditrice ha proposto ricorso per ottemperanza davanti al TAR Toscana, chiedendo anche la nomina di un commissario ad acta. Il Ministero si è costituito ma non ha contestato il merito, documentando solo il pagamento delle spese di lite.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha verificato la sussistenza dei presupposti del rito dell’ottemperanza ai sensi dell’art. 114 cod. proc. amm.: esistenza di un titolo giudiziale esecutivo, sua notificazione e decorrenza del termine dilatorio previsto dall’art. 14, co. 1, del decreto legge n. 669/1996, convertito nella legge n. 30/1997.

Nel merito, il Tribunale ha rilevato che dagli atti di causa non risultava alcuna esecuzione della sentenza, fatta eccezione per il pagamento delle spese di lite. L’Amministrazione, pur costituita, non ha formulato deduzioni sul merito delle pretese, limitandosi a documentare l’avvenuto pagamento delle spese.

Su queste basi il ricorso è stato dichiarato fondato e accolto. Il TAR ha ordinato al Ministero di dare esecuzione al giudicato entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, compiendo gli adempimenti necessari all’attribuzione della Carta elettronica e al pagamento delle differenze retributive.

Per il caso di ulteriore inadempienza, il Tribunale ha nominato sin d’ora commissario ad acta il Direttore generale dell’Ufficio centrale del bilancio del Ministero resistente, con facoltà di delega a un funzionario del medesimo Ufficio. Il commissario provvederà entro sessanta giorni dalla richiesta della parte interessata, presentata dopo l’inutile decorso del termine assegnato all’Amministrazione.

Le spese del giudizio sono state poste a carico del Ministero soccombente e liquidate in € 800,00, oltre oneri e accessori, con distrazione in favore dei procuratori antistatari. La liquidazione tiene conto del carattere seriale e del non elevato livello di complessità della causa, in relazione ai numerosi e analoghi precedenti.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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