Sopravvenuta carenza di interesse e improcedibilità del ricorso nel processo amministrativo (TAR Puglia n. 65 del 19.01.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel processo amministrativo la parte ricorrente conserva la piena disponibilità dell’azione fino al momento in cui la causa viene trattenuta per la decisione e può, quindi, dichiarare di avere perduto ogni interesse alla pronuncia. In tal caso il giudice, non avendo né il potere di procedere d’ufficio né quello di sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell’interesse ad agire, deve dichiarare l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. La declaratoria prescinde dall’esame del merito e consegue alla satisfazione extraprocessuale della pretesa, purché intervenuta prima del trattenimento della causa.
Il Fatto
La società ricorrente gestisce un impianto complesso per il trattamento meccanico biologico di rifiuti e per la produzione di C.S.S., in esercizio da oltre trent’anni, nel quale vengono conferiti i rifiuti solidi urbani indifferenziati raccolti nella Provincia di Taranto. Con istanza del 6 giugno 2022 aveva chiesto la modifica non sostanziale dell’A.I.A. n. 74/2015, limitatamente all’incremento del periodo di stoccaggio del C.S.S. destinato al recupero, codice attività R13, da uno a due anni.
Il Dirigente del Settore Pianificazione ed Ambiente della Provincia di Taranto ha rigettato l’istanza con nota prot. n. 29434 dell’8 settembre 2022, sul presupposto che il prolungamento fosse impedito dalla circolare del M.A.T.T.M. n. 1121 del 21.01.2019. La società ha impugnato il diniego davanti al TAR Puglia, che in sede cautelare ha accolto l’istanza di sospensione con ordinanza n. 488/2022, rilevando che la circolare riguarda i soli impianti in procedura semplificata e che per quelli in procedura ordinaria o A.I.A. opera il limite legale di tre anni.
La Motivazione della Corte
Nelle more del giudizio, l’8 gennaio 2024 la Provincia di Taranto ha depositato la nota prot. n. 659/24, con la quale ha accolto l’istanza di modifica non sostanziale in precedenza respinta. All’udienza del 9 gennaio 2024 il difensore della società ha dichiarato a verbale la sopravvenuta carenza di interesse della parte ricorrente a seguito dell’adozione dell’atto esibito.
Il Collegio ha quindi rilevato che il ricorso è divenuto improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. La decisione dell’Amministrazione ha infatti satisfatto la pretesa sostanziale dedotta in giudizio, esaurendo l’interesse alla pronuncia sull’atto impugnato.
Il Tribunale ha ricostruito il principio con il quale ha motivato la declaratoria. Costituisce principio generale del processo amministrativo che la parte ricorrente, sino al momento in cui la causa viene trattenuta per la decisione, ha la piena disponibilità dell’azione e può dichiarare di avere perduto ogni interesse alla decisione. Il giudice non può procedere d’ufficio né sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell’interesse ad agire.
Ne consegue che, in presenza di tale dichiarazione e dell’avvenuto accoglimento dell’istanza in via amministrativa, il giudice non può che dichiarare l’improcedibilità del ricorso. La statuizione è quindi di rito e non di merito: il Collegio non esamina le censure di violazione del d.lgs. n. 36/2003, della circolare ministeriale e della BAT 13.a, essendo venuto meno l’interesse alla loro delibazione.
Quanto alle spese, il Tribunale ha ritenuto sussistenti i presupposti di legge per disporne l’integrale compensazione, avendo l’Amministrazione provinciale accolto in via amministrativa l’istanza della ricorrente e in assenza di specifiche richieste sul punto da parte di quest’ultima.
Nota della Redazione
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