Ottemperanza al giudicato e divieto di cumulo tra interessi e rivalutazione (TAR Valle d’Aosta n. 25 del 20.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il giudice amministrativo, accertato l’inadempimento dell’Amministrazione al giudicato, ordina l’esecuzione del provvedimento e il pagamento delle somme ivi liquidate, fissando un termine per l’adempimento e nominando sin d’ora il commissario ad acta per il caso di ulteriore inottemperanza. La domanda di rivalutazione monetaria non è però cumulabile con gli interessi: trattandosi di obbligazione di valuta soggetta al principio nominalistico, il maggior danno deve essere provato ai sensi dell’art. 1224, secondo comma, cod. civ., e in difetto la relativa richiesta va respinta.

Il Fatto

La ricorrente ha proposto ricorso per l’ottemperanza al giudicato formatosi su una sentenza del Tribunale di Aosta, con la quale era stata riconosciuta in suo favore una somma di denaro a carico del Ministero dell’Istruzione e del Merito. La sentenza è stata notificata all’Amministrazione ed è decorso inutilmente il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14 del decreto-legge n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997.

La ricorrente ha quindi chiesto al TAR di ordinare al Ministero il pagamento della sorte, oltre interessi e rivalutazione monetaria, e di nominare un commissario ad acta per il caso di perdurante inerzia. L’Amministrazione non si è costituita in giudizio.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha verificato la sussistenza dei presupposti del giudizio di ottemperanza, anche di rito, e ha rilevato l’inadempimento dell’Amministrazione, non risultando alcun pagamento delle somme liquidate nel giudicato.

Ha quindi ordinato al Ministero di dare esecuzione alla sentenza e di pagare le somme ancora dovute, oltre interessi legali dalla maturazione delle singole spettanze fino al saldo, entro il termine di 30 giorni dalla comunicazione o dalla notificazione della decisione.

La domanda di rivalutazione monetaria è stata invece respinta. Il Tribunale ha qualificato il credito come obbligazione di valuta, soggetta al principio nominalistico, ed ha escluso il cumulo tra interessi e rivalutazione, salva la prova del maggior danno richiesta dall’art. 1224, secondo comma, cod. civ., nella specie non fornita.

Per il caso di ulteriore inottemperanza il Collegio ha nominato sin d’ora commissario ad acta il Direttore Generale del Ministero, area competente, con facoltà di delega, fissando un ulteriore termine di 60 giorni decorrente dall’inutile spirare del termine assegnato all’Amministrazione. Al commissario spetta un compenso forfettario, da liquidare con separato decreto a carico del Ministero.

Le spese processuali sono state poste a carico dell’Amministrazione intimata, liquidate in dispositivo, con refusione del contributo unificato alle condizioni di legge.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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