Case mobili in camping non precarie se destinate a uso abitativo stabile (TAR Puglia n. 72 del 19.01.2024)

Principi di diritto (Massima)
La natura precaria di un manufatto non si desume dai materiali né dalla tecnica costruttiva, ma dalla sua intrinseca destinazione funzionale. Un’opera destinata a soddisfare esigenze stabili e permanenti è costruzione soggetta a permesso di costruire, anche se collocata in una struttura ricettiva all’aperto. La casa mobile che conservi i meccanismi di rotazione, non abbia collegamento permanente al terreno e presenti allacciamenti rimovibili rientra nell’esenzione dell’art. 17, comma 4, L.R. Puglia n. 11/1999; in difetto di tali requisiti e di prova contraria, l’ordine di demolizione è legittimo. L’ingiunzione ex art. 31 d.P.R. n. 380/2001 ha carattere reale e prescinde dalla responsabilità del proprietario o dell’occupante. L’affidamento non è configurabile a fronte di un illecito edilizio permanente.

Il Fatto

La ricorrente ha impugnato l’ordinanza con cui il Dirigente del settore urbanistica del Comune di Ostuni ha ingiunto la demolizione di una struttura adibita a unità abitativa e il ripristino dello stato dei luoghi, ai sensi dell’art. 31 d.P.R. n. 380/2001 e dell’art. 167 d.lgs. n. 42/2004. L’opera, una casa mobile collocata in un camping in area paesaggisticamente vincolata, era stata accertata dalla Polizia locale insieme ad altre analoghe strutture, tutte prive di titolo edilizio.

La ricorrente deduceva la natura precaria del manufatto, la sua riconducibilità all’esenzione dell’art. 17, comma 4, L.R. Puglia n. 11/1999, il difetto di motivazione e di istruttoria, la non riferibilità a sé dell’abuso e la violazione del legittimo affidamento e del principio di proporzionalità. Il TAR, in sede cautelare, aveva sospeso l’efficacia dell’ordine.

La Motivazione della Corte

Il Collegio richiama l’orientamento consolidato secondo cui la precarietà va accertata con criterio funzionale: rientrano nella nozione di costruzione i manufatti che, anche non infissi al suolo, alterino lo stato dei luoghi in modo stabile e non meramente occasionale (Cons. Stato n. 5965 del 2020; Cons. Stato n. 10856 del 2022). La stagionalità dell’uso non equivale a precarietà.

Applicando tale criterio, il TAR esclude che la casa mobile abbia destinazione realmente temporanea. La dedotta precarietà resta mera asserzione difensiva priva di riscontro probatorio. La ricorrente non ha dimostrato la temporaneità dell’ancoraggio, la presenza di meccanismi di rotazione né la rimovibilità degli allacciamenti richiesti dalla norma regionale. Le fotografie prodotte, riferite allo smontaggio di altri manufatti, mostrano anzi strutture prive di meccanismi di rotazione e non facilmente amovibili.

Quanto alla riferibilità dell’abuso, il Collegio richiama l’Adunanza Plenaria n. 9 del 2017: gli ordini di demolizione, avendo carattere reale, prescindono dalla responsabilità del proprietario o dell’occupante. L’ingiunzione è quindi correttamente indirizzata a chi ha la disponibilità del bene in forza del titolo azionario, a prescindere da ogni profilo di responsabilità.

Il TAR ritiene inoltre l’ordinanza sufficientemente motivata: l’ordine di demolizione è atto dovuto e vincolato che non richiede motivazione aggiuntiva rispetto all’indicazione dei presupposti di fatto e alla qualificazione degli abusi (Cons. Stato n. 6404 del 2023). Le censure sull’istruttoria sono smentite dal rapporto della Polizia locale e dal fascicolo fotografico richiamato per relationem.

Infine, il legittimo affidamento non è configurabile: l’illecito edilizio ha carattere permanente e il decorso del tempo rafforza, non sana, l’abuso. La mancata esatta individuazione dell’area da acquisire non inficia l’ingiunzione, potendo essere compiuta con atti successivi. Il ricorso è respinto, con compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *