Sopravvenuta carenza di interesse e poteri del giudice amministrativo (TAR Sardegna n. 321 del 22.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
La sopravvenuta carenza di interesse, dichiarata dal ricorrente in udienza, determina l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse. In omaggio al principio dispositivo, il giudice amministrativo non può decidere la controversia nel merito quando la parte abbia manifestato la sopravvenuta carenza dell’interesse azionato. La declaratoria in rito si impone come atto dovuto, senza che residui spazio per un esame delle censure di legittimità. L’esito in rito giustifica l’integrale compensazione delle spese del giudizio.

Il Fatto

I ricorrenti, proprietari di un immobile in località Rio Molas nel Comune di Muravera, avevano ottenuto nel 2014 un’autorizzazione paesaggistica per la realizzazione di un magazzino agricolo, con prescrizione di traslazione del fabbricato in prossimità della strada vicinale. A seguito di sopralluogo del Nucleo di Cagliari del Comando Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale, nel 2016 venivano accertate rilevanti difformità rispetto al progetto assentito, con sequestro preventivo del fabbricato in costruzione.

Avviato il procedimento di demolizione, i ricorrenti presentavano istanza di accertamento di conformità. La Soprintendenza esprimeva parere contrario e il Comune adottava il provvedimento negativo n. 2838/2017. I ricorrenti impugnavano tali determinazioni con cinque motivi, deducendo violazione dell’art. 3 della legge n. 241/1990, dell’art. 142 del d.lgs. n. 42/2004, dell’art. 6 del d.P.R. n. 380/2001 ed eccesso di potere sotto plurimi profili.

La Motivazione della Corte

Il Collegio prende atto della dichiarazione resa in occasione della discussione orale all’udienza del 17 aprile 2024, con la quale parte ricorrente ha manifestato la sopravvenuta carenza d’interesse al ricorso. Su tale premessa il Tribunale dichiara il gravame improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.

Il percorso argomentativo è essenziale. Il giudice amministrativo rileva che, a fronte della sopravvenienza rappresentata dalla parte, non residua margine per un esame nel merito delle censure articolate. La decisione resta ancorata al principio dispositivo, che impedisce al Collegio di pronunciarsi sulla legittimità dei provvedimenti impugnati quando l’interesse azionato sia venuto meno.

La declaratoria in rito si pone dunque come esito imposto dalla sopravvenienza, senza che il Tribunale debba scrutinare i motivi di doglianza relativi alla motivazione del parere della Soprintendenza, al bilanciamento con l’art. 41 Cost. o alla qualificazione dei volumi tecnici. La scelta processuale della parte esaurisce la materia del contendere sul piano dell’interesse.

Quanto alle spese, l’esito in rito giustifica l’integrale compensazione tra le parti, in coerenza con la natura non decisoria della pronuncia e con l’assenza di un accertamento sulla fondatezza delle rispettive posizioni.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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