Emersione dal lavoro irregolare: rapina ostativa, irrilevante la pericolosità in concreto (TAR Lombardia n. 158 del 26.02.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di emersione dal lavoro irregolare, la condizione ostativa di cui all’art. 103, comma 10, lett. c), del D.L. n. 34/2020 opera in modo automatico e vincolato per i reati per i quali è previsto l’arresto obbligatorio in flagranza. La declaratoria di illegittimità costituzionale delle preclusioni automatiche fondate sul c.d. piccolo spaccio, affermata dalla Corte costituzionale n. 88 del 2023, non si estende alla rapina, che il legislatore considera di per sé espressione di pericolosità dell’autore. In presenza di un potere integralmente vincolato, la motivazione del diniego può consistere nel richiamo generale alle condanne riportate, essendo legittima la successiva integrazione in giudizio dei relativi precedenti penali.

Il Fatto

Il ricorrente e il proprio datore di lavoro presentavano istanza di emersione dal lavoro irregolare ai sensi dell’art. 103, comma 1, del D.L. n. 34/2020. Il procedimento registrava più preavvisi di diniego, memorie e integrazioni documentali. Dopo un’ulteriore comunicazione ex art. 10-bis della legge n. 241/1990, con richiesta di prova della presenza in Italia del lavoratore nel periodo tra il 1° gennaio 2018 e l’8 marzo 2020, e il mancato riscontro, lo S.U.I. adottava un provvedimento di rigetto.

La successiva produzione documentale induceva l’amministrazione a revocare quel diniego e a riaprire il fascicolo, in attesa dei nuovi pareri tecnici dell’I.T.L. e della Questura. Dopo tre istanze di sollecito del difensore, veniva notificato il diniego impugnato, fondato sul parere non favorevole della Questura per la sussistenza di una condizione ostativa ex art. 103, comma 10, del D.L. n. 34/2020. Il ricorrente proponeva ricorso, dolendosi della mancata notifica del preavviso ex art. 10-bis e del difetto di motivazione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge il ricorso. Dalla documentazione depositata in esecuzione dell’ordinanza cautelare emerge che il ricorrente è stato condannato, con sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, per detenzione illecita di sostanze stupefacenti, violenza privata, rapina e lesioni personali.

Il giudice richiama il testo dell’art. 103, comma 10, lett. c), del D.L. n. 34/2020, che esclude dalle procedure i cittadini stranieri condannati, anche con sentenza non definitiva e anche a seguito di patteggiamento, per i reati previsti dall’art. 380 cod. proc. pen. o per i delitti contro la libertà personale ovvero per i reati inerenti agli stupefacenti.

La fattispecie concreta presenta elementi di automatismo ostativo, sia per il reato di cui all’art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309/1990, qualificato come reato inerente agli stupefacenti, sia per la rapina, per la quale è previsto l’arresto obbligatorio in flagranza. Il Collegio richiama la Corte costituzionale n. 88 del 2023, che ha dichiarato illegittimo il combinato disposto degli artt. 4, comma 3, e 5, comma 5, del d.lgs. n. 286/1998, nella parte in cui ricomprende tra le ipotesi automaticamente ostative al rinnovo del permesso di soggiorno anche il piccolo spaccio. Ritiene che quelle considerazioni, per identità testuale e per ratio, possano estendersi alle procedure di emersione: il reato non sarebbe ex se automaticamente ostativo, ma andrebbe affiancato a un giudizio di pericolosità sociale in concreto.

A diverse conclusioni deve però giungersi per la rapina. Il thema decidendum della Consulta ha riguardato esclusivamente il piccolo spaccio e l’ipotesi di cui all’art. 474 cod. pen. La rapina, per la quale è previsto l’arresto obbligatorio, rappresenta tuttora fattispecie ostativa: non occorre un giudizio di pericolosità in concreto, perché la commissione del reato è a monte ritenuta dal legislatore espressione di pericolosità dell’autore.

Quanto al profilo motivazionale, la previsione dell’art. 103, comma 10, lett. c) qualifica la determinazione amministrativa come espressione di un potere strettamente vincolato. Sono pertanto legittime sia l’integrazione successiva della motivazione mediante specificazione dei precedenti penali, sia la sufficienza, rispetto all’art. 3 della legge n. 241/1990, del semplice richiamo generale alle condanne. Il richiamo alle condizioni ostative non integrava una prospettiva motivazionale imprevedibile, tale da arrecare un vulnus al diritto di difesa. Il ricorso è respinto, con spese compensate; il compenso per il patrocinio a spese dello Stato è liquidato in € 1.000,00, oltre spese generali, IVA e CPA.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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