La CIGO per mancanza di commesse va esaminata nella causale propria (TAR Molise n. 272 del 02.09.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il provvedimento che nega l’integrazione salariale ordinaria è illegittimo per difetto di motivazione quando l’INPS esamina le domande aziendali soltanto alla stregua della causale della sospensione dell’attività di cui all’art. 4 del D.M. n. 95442/2016, omettendo di verificare i presupposti alternativi della mancanza di lavoro o di commesse di cui all’art. 3 del medesimo decreto, che l’impresa aveva specificamente invocato. La valutazione amministrativa non può sovrapporre alla domanda una causale diversa da quella dichiarata. Il sindacato del giudice amministrativo resta limitato ai profili di macroscopica illogicità e travisamento dei fatti. Il ricorso avverso la decisione espressa, ancorché tardiva, del Comitato Amministratore è proposto nei termini, senza onere di autonoma impugnazione degli atti di diniego presupposti.

Il Fatto

La società ricorrente, attiva nel settore edilizio e aggiudicataria di un accordo quadro indetto da ANAS s.p.a. ai sensi dell’art. 61 del D.Lgs. n. 50/2016, ha stipulato l’accordo nel 2017 senza ricevere immediatamente i contratti applicativi. In attesa delle singole commesse, ha presentato nel 2019 quattro domande di integrazione salariale per tredici dipendenti, indicando la causale della mancanza di ordini, commesse e lavoro e prevedendo la ripresa dell’attività.

La Direzione Provinciale INPS ha respinto le istanze sostenendo che dall’accordo quadro non emergerebbe un rapporto di lavoro diretto, ma soltanto eventuale, e ha chiesto la regolarizzazione contributiva per le ore di sospensione. Il ricorso amministrativo della società è stato respinto dal Comitato Amministratore con motivazione incentrata sul rilievo che non può considerarsi sospesa un’attività produttiva non ancora iniziata. Di qui l’impugnazione davanti al TAR, con cui si deducono difetto di motivazione, errore sui presupposti e illogicità.

La Motivazione della Corte

Il Collegio afferma anzitutto la giurisdizione amministrativa: la posizione dell’impresa che chiede l’autorizzazione alla integrazione salariale ha natura di interesse legittimo, come reiteratamente ribadito dalle Sezioni Unite della Cassazione e dal Consiglio di Stato, per il carattere discrezionale del provvedimento anche quando sia negativo.

Le eccezioni di tardività dell’INPS vengono respinte. La decisione del Comitato Amministratore è determinazione amministrativa resa in sede giustiziale, ricorribile dinanzi al giudice amministrativo. La proposizione del ricorso amministrativo, previsto dagli stessi atti come rimedio alternativo, consente di attendere la decisione dell’organo e di impugnarla entro sessanta giorni dalla sua adozione, insieme agli atti presupposti. Il limite è quello dei motivi nuovi: nel caso di specie, le censure non sono innovative rispetto a quelle già proposte in sede amministrativa.

Né rileva che il Comitato abbia deciso oltre i novanta giorni previsti dall’art. 47 della legge n. 88/1989. Tale termine non è perentorio e non comporta l’inefficacia della decisione tardiva, che resta autonomamente impugnabile e sostituisce il diniego formatosi per silentium. La società ha quindi impugnato tempestivamente l’atto lesivo.

Nel merito il ricorso è fondato. L’art. 11, comma 1, del D.Lgs. n. 148/2015 ammette l’integrazione per eventi transitori non imputabili all’impresa e per situazioni temporanee di mercato. La disciplina è di stretta interpretazione e la valutazione della transitorietà ha carattere prognostico ex ante, ma il sindacato giurisdizionale è circoscritto ai vizi macroscopici.

La Corte rileva una discrepanza tra la causale dichiarata dall’impresa e la motivazione dei dinieghi. L’INPS ha scrutinato la sola fattispecie dell’art. 4 del D.M. n. 95442/2016, incentrata sulla sospensione dell’attività, senza approfondire i presupposti dell’art. 3, che non richiede l’inizio dell’attività produttiva. L’accordo quadro, d’altra parte, non poteva essere liquidato come fonte di aspettative meramente eventuali, avendo la società assunto l’impegno ad eseguire i lavori richiesti dall’ANAS.

Il ricorso è perciò accolto, con annullamento degli atti impugnati. L’INPS dovrà rideterminarsi verificando le condizioni dell’art. 3 del D.M. n. 95442/2016, con la cooperazione dell’impresa per l’esatta individuazione dei periodi e dei lavoratori inattivi. Spese processuali compensate per eccezionali ragioni.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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