Sopravvenuta carenza di interesse e improcedibilità del ricorso nel processo amministrativo (TAR Sicilia n. 3040 del 27.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel processo amministrativo vige il principio della piena disponibilità dell’interesse al ricorso: la parte ricorrente, fino al momento in cui la causa viene trattenuta per la decisione, può dichiarare di non avere più interesse alla pronuncia. Il giudice, privo del potere di procedere d’ufficio e di sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell’interesse ad agire, non può che dichiarare l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, ossia per il venir meno di una delle condizioni dell’azione. Resta fermo l’onere di provvedere alla regolazione delle spese di lite, che possono essere compensate in ragione della peculiarità della vicenda e dell’accordo delle parti.

Il Fatto

La società ricorrente aveva ottenuto dal Comune un permesso di costruire per la demolizione e ricostruzione di un edificio preesistente. Nel corso dei lavori presentava una SCIA in variante in riduzione dell’intervento assentito. L’amministrazione, ritenendo sussistenti variazioni essenziali, dichiarava priva di effetti la SCIA, sospendeva i lavori e disponeva il sequestro del cantiere. Avverso tali atti la società proponeva ricorso, accolto dal Tribunale con sentenza di accoglimento.

Per fronteggiare i danni derivanti dalla perdurante chiusura del cantiere, la ricorrente attivava la procedura di cui all’art. 36-bis d.P.R. n. 380/2001. Decorso inutilmente il termine di quarantacinque giorni, chiedeva l’attestazione dell’intervenuta formazione del titolo abilitativo. Il Comune dapprima richiedeva integrazioni documentali e poi, con una seconda nota, negava che fosse maturato alcun silenzio assenso. Da qui il ricorso per l’accertamento dell’illegittimità delle note e del silenzio-inadempimento, con condanna dell’amministrazione a provvedere.

La Motivazione della Corte

Nelle more del giudizio il Comune rilasciava il permesso di costruire n. 3/2025 in favore della ricorrente e chiedeva dichiararsi la sopravvenuta carenza di interesse, con compensazione delle spese. All’udienza pubblica la parte ricorrente dava atto della sopravvenuta carenza di interesse e aderiva alla richiesta di compensazione.

Il Collegio ricostruisce il perimetro del principio richiamando il precedente del Consiglio di Stato, sez. VI, 18 aprile 2012 n. 2216. Nel processo amministrativo opera la piena disponibilità dell’interesse al ricorso: fino a quando la causa non viene trattenuta per la decisione, il ricorrente può dichiarare di non avere più interesse alla pronuncia.

Ne deriva che il giudice non ha il potere di procedere d’ufficio, né quello di sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell’interesse ad agire. Egli non può quindi che prendere atto della dichiarazione e dichiarare l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, cioè per il venir meno di una delle condizioni dell’azione.

Il principio non esaurisce però i poteri del Collegio: resta fermo l’onere di provvedere alla regolazione delle spese di lite. Nel caso concreto le spese sono state compensate in ragione della peculiarità della vicenda e dell’accordo delle parti, documentato a verbale.

Il ricorso è pertanto dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, con spese compensate e ordine di esecuzione della sentenza all’autorità amministrativa.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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