Telefonia mobile, vicinitas non basta: serve prova del pregiudizio concreto (TAR Toscana n. 1291 del 07.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
In materia di autorizzazioni all’installazione di impianti di telefonia mobile la vicinitas, intesa come stabile collegamento tra il fondo del ricorrente e quello interessato dall’intervento, non vale di per sé a radicare la legittimazione al ricorso. Essa deve essere integrata dalla puntuale allegazione, se non dalla prova concreta, dello specifico pregiudizio che il ricorrente subirebbe per l’alterato assetto del territorio. A fronte di specifica contestazione della controparte la presunzione di pregiudizio non opera e occorre verificare che il danno esista davvero. La compromissione della visuale panoramica è potenzialmente idonea a integrare l’interesse al ricorso, ma la sua sussistenza va accertata caso per caso. Il danno alla salute allegato in termini generici e il richiamo a studi di settore non superano le valutazioni preventive del legislatore sui limiti alle emissioni.
Il Fatto
I ricorrenti, residenti nel Comune di Empoli, impugnano l’autorizzazione rilasciata ai sensi dell’art. 44 del d.lgs. n. 259/2003 per l’installazione di un impianto di radiotrasmissione per telefonia mobile sul lastrico solare di un condominio. Deducono la compromissione della visuale godibile dai propri immobili, la perdita di valore degli stessi e i rischi per la salute in una zona densamente abitata e prossima a siti sensibili.
Propongono cinque censure: mancata pubblicità dell’istanza del 29 gennaio 2024; omessa convocazione della conferenza di servizi; carenza di istruttoria sui siti preferenziali e sul cositing; violazione del regolamento comunale sulle aree sensibili; lesione delle garanzie partecipative. Il Comune e la controinteressata eccepiscono l’inammissibilità per carenza di interesse e per difetto dei presupposti del ricorso collettivo.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale esamina in via preliminare l’eccezione di carenza di interesse, ritenendola fondata. Richiama la tripartizione delle condizioni dell’azione — titolo, interesse ex art. 100 c.p.c. e legittimazione — e la necessità che sussistano al momento della domanda e permangano fino alla decisione, secondo Cons. Stato, ad. plen., n. 9 del 2014.
Sul versante specifico, il giudice riprende l’orientamento della stessa Sezione secondo cui la vicinitas opera come criterio di legittimazione a maglie allargate, ma non basta: occorre selezionare gli interessi giuridicamente rilevanti per evitare che trovino tutela posizioni di mero fatto, in assenza di un’azione popolare. La presunzione di pregiudizio non è assoluta e cede dinanzi a specifica contestazione, come chiarito da Cons. Stato, sez. V, n. 3247 del 2021 e dall’Adunanza Plenaria n. 22 del 2021.
Applicando tali principi, il Collegio rileva che i ricorrenti hanno indicato le distanze tra immobili e manufatto, ma non hanno documentato l’effettiva interazione tra i beni. Le relazioni tecniche e le fotografie prodotte non indicano i punti di ripresa e non consentono di percepire la collocazione dell’impianto rispetto alle proprietà. Anzi, il raffronto con la documentazione del Comune evidenzia che le immagini non collimano per prospettiva e dimensioni con lo stato dei luoghi, caratterizzato da costruzioni interposte e da un edificio alto diciannove metri.
Quanto al deprezzamento, i ricorrenti non ne forniscono alcun riscontro; il danno alla salute è allegato in modo generico, senza contestare i limiti alle emissioni, senza dimostrare la straordinaria vicinanza dei beni — le distanze variano da quaranta a centotrenta metri — e senza provare la presenza di soggetti fragili. Gli studi di settore richiamati non superano le valutazioni preventive del legislatore, presidiate dal parere favorevole dell’Autorità preposta.
Il Tribunale aggiunge che la presenza di siti sensibili nelle vicinanze, ove pure provata, non integrerebbe un interesse personale dei ricorrenti, unico tutelabile nel processo amministrativo. Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con condanna dei ricorrenti alle spese di lite in favore del Comune e della controinteressata.
Nota della Redazione
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