Sopravvenuta carenza di interesse e improcedibilità del ricorso nel processo amministrativo (TAR Trentino-Alto Adige n. 142 del 15.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel processo amministrativo, in caso di espressa dichiarazione del ricorrente di non avere più interesse alla decisione, il giudice non può decidere la controversia nel merito né procedere d’ufficio, ma deve adottare una pronuncia conforme alla dichiarazione resa. Fino al momento in cui la causa è trattenuta in decisione vige il principio dispositivo in senso ampio, che riconosce alla parte ricorrente la piena disponibilità dell’azione. La dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse determina pertanto la declaratoria di improcedibilità del ricorso ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., salva diversa richiesta delle controparti.

Il Fatto

La ricorrente, ditta individuale esercente attività di produzione di lapidi in marmo, occupava un’area di 1.350 mq appartenente al patrimonio indisponibile del Comune, confinante con il cimitero e ricadente in zona di rispetto cimiteriale, in forza di un contratto di concessione d’uso con scadenza al 2031.

Con delibera di Giunta e successivo provvedimento dirigenziale dell’11.7.2024, il Comune revocava la concessione, destinando l’area al trasferimento di un diritto di superficie ventennale in favore di una società incaricata di realizzare una stazione di rifornimento a idrogeno, finanziata con fondi PNRR. La ricorrente impugnava gli atti innanzi al TAR, articolando quattro motivi con il ricorso introduttivo e due con motivi aggiunti.

La Motivazione della Corte

Nel corso del giudizio le parti avviavano trattative risolutive, come rappresentato nell’istanza di rinvio congiunta. Il Collegio rinviava quindi la discussione, ritenuti sussistenti i presupposti dell’art. 73, comma 1-bis, c.p.a. Con atto successivo la ricorrente dichiarava di non avere più interesse alla decisione, con integrale compensazione delle spese, dichiarazione controfirmata dalle controparti per accettazione.

Il Tribunale prende atto della sopravvenuta carenza di interesse e richiama l’orientamento pacifico della giurisprudenza amministrativa: in caso di espressa dichiarazione del ricorrente, il giudice non può decidere nel merito né sostituirsi alla parte nella valutazione dell’interesse ad agire.

Il Collegio afferma che, in assenza di repliche o diverse richieste ex adverso, opera il principio dispositivo in senso ampio: la parte ricorrente, sino al momento in cui la causa è trattenuta in decisione, conserva la piena disponibilità dell’azione. La dichiarazione di non interesse provoca così la presa d’atto del giudice, che può esclusivamente dichiarare l’improcedibilità.

A sostegno dell’orientamento la sentenza richiama, tra le altre, Consiglio di Stato, Sez. VI, 13 maggio 2025, n. 4099, Sez. VII, 3 maggio 2024, n. 4033, Sez. VII, 25 maggio 2023, n. 5159, Sez. VII, 31 gennaio 2022, n. 671 e Sez. V, 21 settembre 2020, n. 5486.

Il ricorso e i motivi aggiunti sono pertanto dichiarati improcedibili per sopravvenuto difetto di interesse, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., con integrale compensazione delle spese di lite, in considerazione del consenso espresso sul punto dalle controparti.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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