Inquinamento acustico e ordinanza contingibile ex art. 9 L. 447/1995 (TAR Sicilia n. 1587 del 15.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il superamento del limite differenziale di rumore notturno accertato dalle competenti agenzie regionali di protezione ambientale integra la eccezionale e urgente necessità di tutela della salute pubblica che legittima il sindaco (o il commissario) all’adozione dell’ordinanza contingibile e urgente ex art. 9, comma 1, L. n. 447/1995. La mancanza di un potere amministrativo ordinario idoneo all’immediato abbattimento delle emissioni rende il ricorso allo strumento emergenziale “normalmente” consentito. I limiti differenziali, in quanto posti direttamente a presidio della salute, si applicano anche in difetto del piano di zonizzazione acustica comunale, dovendosi fare riferimento ai criteri generali della Legge Quadro. La nozione di area esclusivamente industriale, sottratta al criterio differenziale, va decodificata secondo la Tabella A del D.P.C.M. 14.11.1997 e ricorre solo ove manchino insediamenti abitativi.
Il Fatto
La società ricorrente gestisce una struttura turistico-ricettiva ove svolge intrattenimenti musicali notturni. A seguito di esposti di residenti, tecnici dell’ARPA e funzionari del NOPE eseguivano verifiche fonometriche in un’abitazione limitrofa, rilevando immissioni superiori al limite differenziale notturno. Il Commissario straordinario del Comune, richiamando il rapporto di prova ARPA, adottava un’ordinanza contingibile e urgente ex art. 9 L. n. 447/1995, imponendo l’adozione di accorgimenti, un piano di bonifica e interventi entro termini prefissati.
La società impugnava l’atto deducendo l’insussistenza dei presupposti di urgenza e contingibilità, il difetto di motivazione e istruttoria, l’inapplicabilità del limite differenziale in assenza di zonizzazione e l’esenzione derivante dalla pretesa destinazione esclusivamente industriale dell’area. La tutela cautelare era respinta in primo grado e in appello dal C.G.A.R.S..
La Motivazione della Corte
Il Collegio ricostruisce la disciplina del limite differenziale, dal D.P.C.M. 1 marzo 1991 alla L. n. 447/1995 e al D.P.C.M. 14 novembre 1997, che fissa in 3 dB il valore notturno all’interno degli ambienti abitativi. La legge quadro configura il rumore come minaccia per la salute e non prevede alcun potere ordinario di immediato abbattimento: da qui la legittimità dell’ordinanza ex art. 9 allorché gli accertamenti ARPA rilevino il superamento.
Nel caso concreto la differenza tra rumore ambientale e residuo a finestre aperte era di 12 dB, quattro volte il limite. Il Collegio precisa che la tutela della salute pubblica non presuppone il coinvolgimento dell’intera collettività, potendo riguardare anche un solo nucleo familiare. Quanto alla temporaneità, richiamando Cons. Stato n. 6875/2021, si osserva che misure prive di termine finale non sono per ciò solo illegittime, essendo l’effetto inibitorio circoscritto alla vigenza dell’autorizzazione agli intrattenimenti.
Sul secondo mezzo, la motivazione per relationem al rapporto ARPA è ritenuta congrua ex art. 3, comma 3, L. n. 241/1990: l’Amministrazione deve indicare gli estremi dell’atto e renderlo accessibile, non notificarlo. Le garanzie partecipative non si applicano alle misurazioni “a sorpresa” e alle ordinanze contingibili. La mancata irrogazione delle sanzioni ex art. 10 non incide, rispondendo a logica afflittiva diversa da quella di prevenzione.
Quanto all’assenza di zonizzazione acustica, il Collegio esclude ogni differimento: l’art. 8 D.P.C.M. 14.11.1997 richiama i soli limiti assoluti, né può attribuirsi a fonte regolamentare portata derogatoria della legge in assenza di base legale.
Infine, la destinazione asseritamente “esclusivamente industriale” è smentita dalla presenza di abitazioni limitrofe: la nozione va letta secondo la Tabella A D.P.C.M. 14.11.1997, riferita alle aree “prive di insediamenti abitativi”. Il ricorso è respinto, con condanna alle spese.
Nota della Redazione
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