Riduzione della licenza fiscale e silenzio dell’amministrazione sulle accise (TAR Lombardia n. 303 del 08.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il silenzio serbato dall’amministrazione doganale sull’istanza di riduzione della capacità di stoccaggio di un deposito fiscale, finalizzata a contenere la garanzia fideiussoria per le accise entro i limiti già coperti, è illegittimo. L’art. 5 del Dlgs. 26 ottobre 1995 n. 504 impone una garanzia pari alle accise connesse all’attività effettivamente svolta, ma non consente di subordinare l’esercizio di un’attività economica lecita a limitazioni poste al solo scopo di agevolare la tassazione. Le eventuali prescrizioni sull’autorizzazione devono rispettare il principio di proporzionalità e non possono rendere impossibile, in fatto o in diritto, lo svolgimento dell’attività d’impresa. L’amministrazione ha l’obbligo di pronunciarsi con provvedimento espresso, attivando il contraddittorio ove ritenga di dover definire le modalità di controllo sulle quantità stoccate e trasformate.
Il Fatto
La ricorrente gestisce un impianto di trasformazione alcole (liquorificio) ed è titolare di licenza fiscale per l’esercizio di un deposito fiscale. Nel corso dell’esercizio 2023 l’ADM, sulla base dei dati sulle giacenze trasmessi telematicamente, aveva accertato un aumento della capacità massima di prodotti detenuti e aveva chiesto l’integrazione della polizza fideiussoria a garanzia del versamento dell’accisa. A fronte della mancata integrazione, l’amministrazione aveva disposto la revoca della licenza fiscale ai sensi dell’art. 64 del Dlgs. 504/1995.
La vicenda è approdata al TAR con un distinto ricorso, nel quale la tutela cautelare ha prima riqualificato la revoca come sospensione e poi consentito la ripresa dell’attività nei limiti della garanzia esistente. Non riuscendo a ottenere dalla compagnia assicurativa l’aumento della polizza, la ricorrente ha chiesto all’ADM la riduzione della capacità di stoccaggio del deposito entro i limiti già coperti. L’amministrazione non ha risposto e la società ha attivato il rimedio contro il silenzio ai sensi dell’art. 117 cpa.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla considerazione che la situazione del liquorificio è definita, allo stato, dai provvedimenti cautelari resi nel giudizio pendente. Lo svolgimento dell’attività nei limiti della polizza attuale è dunque legittimo e costituisce presupposto idoneo per chiedere la modifica della licenza fiscale. L’istanza non può perciò essere considerata irrituale o irricevibile.
La soluzione proposta dalla ricorrente rappresenta una delle potenziali linee di sviluppo dell’attività produttiva, sulla quale l’amministrazione non vanta un potere di veto, ma solo poteri di indirizzo per salvaguardare gli interessi pubblici di natura fiscale. Su questo terreno opera il principio di proporzionalità: non possono essere imposti pesi che rendano impossibile lo svolgimento di un’attività imprenditoriale per sé lecita.
Il passaggio centrale riguarda il rapporto tra attività economica e tassazione. L’attività è l’elemento principale, organizzato liberamente dall’imprenditore; la tassazione è accessoria. L’amministrazione può esigere una garanzia pari alle accise connesse all’attività svolta, ma non può imporre limitazioni all’attività al solo fine di rendere più agevole la tassazione.
Ne deriva che non è opponibile un rifiuto quando la certezza del versamento delle accise sia conseguibile mediante procedure di controllo sulla quantità dei prodotti stoccati e trasformati. Se l’amministrazione ritiene possibile tale controllo, non vi sono ragioni per non avviare un procedimento diretto a definirne le modalità; se invece dubita della sua efficacia, deve comunque attivare il contraddittorio per chiarire l’organizzazione concreta dell’attività e individuare forme di controllo più adeguate.
Il silenzio sull’istanza non è pertanto giustificabile. Accertata l’illegittimità, l’amministrazione deve pronunciarsi entro trenta giorni dal deposito della sentenza, con esito non predeterminato. Nessun impedimento deriva dal contenzioso pendente, dal quale sono finora pervenute indicazioni favorevoli alla tesi della ricorrente; l’ADM conserva la facoltà di coordinare le due vicende con riserva di ulteriori valutazioni. Le spese sono compensate e il contributo unificato posto a carico dell’amministrazione.
Nota della Redazione
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