Sopravvenuta carenza di interesse e improcedibilità del ricorso avverso variante al PGT (TAR Lombardia n. 2573 del 07.10.2024)

Principi di diritto (Massima)
La sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del merito, determinata dal venir meno dell’utilità della pronuncia richiesta per effetto di una sopravvenienza che soddisfi la pretesa del ricorrente, comporta l’improcedibilità del ricorso. Il giudice amministrativo dichiara l’improcedibilità senza esaminare il merito dei motivi, poiché l’interesse alla decisione costituisce condizione dell’azione. Nel caso di specie, l’avvio del procedimento finalizzato all’attuazione dell’ambito di trasformazione, come risultante dall’accorpamento operato dal P.G.T. impugnato, ha fatto venir meno l’interesse alla pronuncia di annullamento. La declaratoria di improcedibilità riguarda sia il ricorso introduttivo sia i motivi aggiunti, e il complessivo andamento della controversia giustifica la compensazione delle spese.

Il Fatto

La società ricorrente, proprietaria di compendi immobiliari ricadenti in due ambiti di trasformazione del territorio comunale, aveva presentato un Piano Integrato di Intervento e un Piano attuativo. Prima dell’approvazione definitiva di tali piani, il Comune, con deliberazione consiliare n. 53 del 2019, ha adottato, unitamente alla V.A.S., la variante al P.G.T., accorpando i due comparti in un unico ambito e riducendo la capacità edificatoria, con imposizione di presentazione di un nuovo Piano.

La società ha impugnato in parte qua la deliberazione di adozione e gli atti di V.A.S., chiedendo anche il risarcimento del danno. Si è costituito il Comune, chiedendo il rigetto; è intervenuta ad adiuvandum un’associazione di imprese edili. Respinta la domanda cautelare, la ricorrente ha impugnato con motivi aggiunti la successiva deliberazione di approvazione della variante. In prossimità dell’udienza ha poi dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse, stante l’avvio di un procedimento attuativo dell’ambito.

La Motivazione della Corte

La questione decisa dal Collegio non attiene al merito della pianificazione urbanistica, ma alla sussistenza dell’interesse alla decisione. La difesa della ricorrente ha segnalato l’intervenuta improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse sia del ricorso introduttivo sia dei motivi aggiunti, in ragione dell’avvio del procedimento finalizzato all’attuazione dell’ambito AT6, come risultante dall’accorpamento operato dal P.G.T. impugnato.

Il Tribunale ha preso atto di tale sopravvenienza e ne ha tratto la conseguenza processuale. Una volta venuta meno l’utilità della pronuncia di annullamento, non residua alcuna ragione per una decisione nel merito. L’interesse alla decisione è condizione dell’azione e il suo venir meno impedisce al giudice di esaminare i motivi.

Ne deriva la declaratoria di improcedibilità del ricorso introduttivo e del ricorso per motivi aggiunti. Il Collegio non ha quindi esaminato le censure di violazione di legge e di eccesso di potere formulate dalla società, né la domanda risarcitoria.

Quanto alle spese, il Tribunale ha ritenuto che il complessivo andamento della controversia giustifichi la compensazione tra le parti, in considerazione della sopravvenienza che ha determinato la definizione del giudizio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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