Sopravvenuta variante al PGT e improcedibilità per carenza di interesse (TAR Lombardia n. 2579 del 07.10.2024)

Principi di diritto (Massima)
Quando, nelle more del giudizio di impugnazione di una prescrizione urbanistica, intervenga un nuovo strumento pianificatorio, anche solo parziale, che sostituisca o modifichi la disciplina impugnata, viene meno l’interesse a coltivare il ricorso avverso lo strumento superato. Il ricorso è pertanto improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, anche qualora il nuovo atto abbia riprodotto o confermato la prescrizione contestata, poiché una pronuncia sul primo atto sarebbe inutiliter data. L’annullamento giurisdizionale dello strumento urbanistico non determina comunque la reviviscenza della precedente destinazione, configurandosi la stessa quale zona bianca, con conseguente obbligo di ripianificazione in capo all’Amministrazione. Non sussiste interesse all’annullamento in assenza di un atto puntuale che abbia negato un intervento edilizio in applicazione della disciplina impugnata, né rileva la pendenza di un procedimento per permesso di costruire convenzionato mai concluso.

Il Fatto

La società ricorrente, proprietaria di un compendio immobiliare nel Comune di Vimercate, azzonato come area di completamento a destinazione terziaria e produttiva, impugnava la deliberazione del Consiglio comunale n. 53 del 19 novembre 2019, con cui era stata adottata la variante generale al Piano di governo del territorio ai sensi della legge regionale n. 12 del 2005. La variante aveva ridotto la capacità edificatoria del comparto, riclassificandolo in parte come ambito di rigenerazione urbana e in parte come area agricola di interesse ambientale.

In precedenza la società aveva presentato istanza di permesso di costruire convenzionato, sospesa in applicazione delle misure di salvaguardia. Con motivi aggiunti la ricorrente impugnava poi la variante approvata con deliberazione consiliare n. 38 del 22 luglio 2020, unitamente agli atti presupposti, chiedendo anche il risarcimento del danno. La difesa della ricorrente domandava il rinvio della trattazione per riunione con altro ricorso avente ad oggetto la variante approvata nel 2024.

La Motivazione della Corte

Il Collegio esamina anzitutto l’istanza di rinvio, giudicandola ultronea: i ricorsi sono divenuti improcedibili per sopravvenuta carenza di interesse, come eccepito in udienza. Risulta infatti che, dopo la proposizione sia del ricorso introduttivo sia dei motivi aggiunti, è stata approvata una nuova variante al PGT, con deliberazione consiliare n. 16 del 25 marzo 2024, che ha modificato in senso peggiorativo la disciplina dell’area di proprietà della ricorrente.

La Corte richiama la giurisprudenza secondo cui, allorché nelle more del giudizio intervenga altro strumento completamente sostitutivo del precedente, nessun interesse a discutere del primo residua, neppure quando il nuovo abbia riprodotto la prescrizione impugnata: una pronuncia sul primo atto sarebbe inutiliter data (richiamate, tra le altre, T.A.R. Lombardia n. 1109 del 2022 e Consiglio di Stato n. 6438 del 2019). La conclusione è coerente con l’orientamento per cui l’annullamento dello strumento urbanistico non comporta la riacquisizione automatica della precedente destinazione, configurandosi l’area come zona bianca, con obbligo di ripianificazione (Consiglio di Stato n. 3 del 2023).

Nella specie non è stato segnalato alcun atto puntuale del Comune che abbia negato, in applicazione della disciplina impugnata, un intervento edilizio: solo in tale ipotesi potrebbe sussistere un interesse concreto all’annullamento. Non assume rilievo, sotto questo profilo, la pendenza del procedimento per il permesso di costruire convenzionato, mai concluso, poiché l’eventuale annullamento delle previgenti previsioni non ne determinerebbe la riattivazione.

La variante del 2024, per le aree della ricorrente, si pone poi come atto confermativo in senso proprio, adottato a seguito di una globale rivisitazione dell’assetto urbanistico e di una rinnovata ponderazione degli interessi, e non come atto meramente confermativo. Ne deriva la declaratoria di improcedibilità dei ricorsi, con reiezione dell’istanza di rinvio. La domanda risarcitoria è assorbita, stante la sua formulazione generica, e le spese sono compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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