Sopravvenuta carenza di interesse e improcedibilità del ricorso avverso variante al P.G.T. (TAR Lombardia n. 3673 del 16.12.2024)

Principi di diritto (Massima)
La sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, dichiarata dalla parte ricorrente in ragione del tempo trascorso dalla proposizione del ricorso, determina l’improcedibilità del gravame e preclude l’esame nel merito delle censure. Il giudice amministrativo non è tenuto a pronunciarsi sulle doglianze quando è venuto meno l’interesse alla decisione, né la sopravvenienza è subordinata all’adesione della controparte. La compensazione delle spese resta affidata alla valutazione complessiva dell’andamento della controversia e delle sue peculiarità, anche in assenza di consenso della parte resistente.

Il Fatto

La società ricorrente, titolare di un compendio agricolo di circa 79.000 mq in Comune di Concorezzo, ha impugnato in parte qua la Variante generale al Piano di Governo del Territorio, approvata con una serie di deliberazioni consiliari del febbraio 2021 e divenuta esecutiva con la pubblicazione sul B.U.R. Lombardia del 14 luglio 2021.

Il compendio era stato ricompreso negli ambiti agricoli di interesse strategico, nella proposta di annessione al Parco Regionale Valle del Lambro e nella rete verde di ricomposizione paesaggistica, oltre che interessato dal tracciato previsto della linea metropolitana. Le osservazioni della ricorrente, volte a ottenere l’applicazione degli istituti di incentivazione e compensazione urbanistica, non erano state accolte. Da qui il ricorso per violazione di legge ed eccesso di potere. Il Comune si è costituito chiedendo il rigetto.

La Motivazione della Corte

In prossimità dell’udienza la difesa della ricorrente ha depositato istanza con cui ha dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, in ragione del lasso di tempo trascorso dalla proposizione del ricorso. La difesa comunale ha preso atto dell’intervenuta improcedibilità, senza però aderire alla richiesta di compensazione delle spese.

Il Collegio ha preso le mosse da tale segnalazione e ha rilevato che, venuto meno l’interesse alla decisione, nessuna ulteriore ragione residua per un esame del merito. Il giudizio, pertanto, è dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, senza scrutinio delle censure articolate avverso le previsioni pianificatorie.

Quanto alle spese, il Tribunale ha richiamato il complessivo andamento della controversia e le sue peculiarità per disporne la compensazione tra le parti. La statuizione prescinde dal consenso della parte resistente e valorizza la natura sopravvenuta della causa di improcedibilità.

La decisione si colloca nel solco della costante giurisprudenza amministrativa sull’interesse al ricorso come condizione dell’azione: la sua sopravvenuta mancanza non consente una pronuncia nel merito e impone la declaratoria di improcedibilità, con regolazione delle spese secondo il principio di soccombenza temperato dalla valutazione globale del contenzioso.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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