Sopravvenuta carenza di interesse e improcedibilità dell’appello: soccombenza virtuale e spese (Cons. Stato n. 6517 del 23.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
La sopravvenuta dichiarazione di difetto di interesse alla realizzazione dell’opera, resa dall’appellante che aveva proposto il ricorso di primo grado, determina l’improcedibilità di quel ricorso e, in conseguenza, l’annullamento senza rinvio della sentenza appellata. Ai fini della soccombenza virtuale il giudice d’appello è tenuto a valutare la fondatezza dei motivi proposti dalla parte che ha visto venire meno l’interesse. Quando l’appello presentava profili di fondatezza, la parte appellante, vittoriosa solo in senso formale, va condannata al pagamento delle spese del doppio grado in favore degli appellanti. Il rilievo dell’interveniente che non allarga il thema decidendum, ma è funzionale a dimostrare l’infondatezza dell’assunto della ricorrente, è ammissibile e va esaminato nel merito.

Il Fatto

Il TAR Campania, sezione staccata di Salerno, aveva dichiarato inammissibile l’intervento ad opponendum spiegato in primo grado da alcuni residenti e aveva accolto il ricorso della società che gestisce l’impianto, riconoscendo la formazione del silenzio-assenso sull’istanza di autorizzazione alla realizzazione di un traliccio porta antenne. I residenti hanno proposto appello, deducendo l’erroneità della declaratoria di inammissibilità dell’intervento e il travisamento di fatto in ordine alla collocazione dell’impianto in zona di rischio frana e idrogeologico.

Nel corso del giudizio d’appello la società ha depositato memoria rappresentando di non avere più interesse alla realizzazione del traliccio e chiedendo la declaratoria di improcedibilità dell’appello, con condanna degli appellanti alle spese secondo il principio della soccombenza virtuale. Il Comune si è associato a tale richiesta.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rileva che la dichiarazione della società, relativa al sopravvenuto difetto di interesse alla realizzazione dell’opera, determina l’improcedibilità del ricorso di primo grado, proposto dalla stessa società, e dunque l’annullamento senza rinvio della sentenza appellata.

Sulla soccombenza virtuale, il Consiglio di Stato valuta i motivi d’appello e ne riconosce la fondatezza. Quanto al primo motivo, il TAR aveva dichiarato inammissibile l’intervento per mancata prova della legittimazione degli interventori, fondata sulla mera vicinitas. Il Collegio osserva invece che il Comune, a motivo dell’atto impugnato, aveva indicato l’eccessiva vicinanza del palo porta antenne rispetto alla strada comunale: è quindi evidente l’interesse dei residenti nelle vicinanze, potenzialmente interessati alla conservazione della viabilità, ferma restando l’inammissibilità delle sole censure nuove.

Quanto al secondo motivo, il Collegio rileva che il rilievo della mancata acquisizione del parere dell’Autorità di Bacino avrebbe dovuto essere adeguatamente approfondito dal primo giudice. In primo grado la società agiva facendo valere il silenzio-assenso formatosi sull’istanza di autorizzazione, e tale silenzio poteva essere stato impedito proprio dalla mancata acquisizione del parere in seno alla conferenza di servizi che il Comune avrebbe dovuto indire ai sensi dell’art. 44, comma 4, C.C.E. L’eccezione degli appellanti, dunque, non allargava il thema decidendum, poiché era funzionale a dimostrare l’infondatezza dell’assunto della ricorrente circa la formazione del silenzio-assenso.

In applicazione del principio della soccombenza virtuale, la società è pertanto condannata al pagamento delle spese del doppio grado in favore degli appellanti, intervenienti in primo grado, liquidate in € 4.000,00 oltre accessori. Le spese sono compensate tra la società e il Comune, mentre le spese della verificazione espletata in primo grado restano poste a carico di entrambi in via solidale e in parti uguali, con conferma della liquidazione di € 3.000,00.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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