Il contributo di costruzione pattuito in convenzione prevale sui parametri sopravvenuti (TAR Campania n. 3627 del 06.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
Gli oneri di urbanizzazione e il contributo commisurato al costo di costruzione, quando siano stati determinati ex ante in una convenzione urbanistica qualificabile come accordo ex art. 11 legge n. 241/1990, non possono essere rideterminati unilateralmente dall’amministrazione sulla base di parametri tariffari sopravvenuti. Il principio secondo cui il contributo va calcolato al momento del rilascio del titolo edilizio non ha portata generale ed è derogabile dalle parti in sede convenzionale, con la conseguenza che il titolo resta insensibile ai rincari successivi alla stipula. La P.A. che pretenda di applicare i nuovi criteri incorre in eccesso di potere per contraddittorietà e in violazione del principio di buona fede. Il privato non è tenuto a impugnare l’atto generale a contenuto regolamentare, di portata futura, che non incide sugli obblighi già cristallizzati.

Il Fatto

La società ricorrente ha presentato nel 2007 un piano urbanistico attuativo per il recupero di un complesso immobiliare, destinato a centro commerciale, albergo, residenze e attrezzature pubbliche. Il piano è stato approvato con delibera di Giunta comunale del 2009, cui l’art. 26, comma 5, legge regionale n. 16/2004 attribuisce valore di permesso di costruire. Nel 2010 Comune e società hanno stipulato una convenzione urbanistica che, all’art. 8, ha quantificato il contributo commisurato al costo di costruzione in un importo fisso, da versare in corso d’opera.

Nel 2019 la società ha chiesto il rinnovo del titolo per alcune unità minime di intervento non ultimate, tra cui quella alberghiera. Dopo una lunga interlocuzione procedimentale, il Comune ha disposto l’archiviazione dell’istanza, sul presupposto che il computo metrico andasse aggiornato ai costi unitari del vigente prezzario regionale e che la documentazione per il calcolo del contributo non fosse stata prodotta. La società ha impugnato il provvedimento davanti al TAR, deducendo la consumazione del potere per formazione del silenzio-assenso e la vincolatività della convenzione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge il primo motivo. L’art. 20, comma 8, d.P.R. n. 380/2001 prevede il silenzio-assenso decorso inutilmente il termine, ma il comma 5 dello stesso articolo consente al responsabile del procedimento di interrompere una sola volta il termine per richiedere documentazione integrativa. Nel caso concreto l’interlocuzione con il Comune ha dato luogo a plurime richieste, così impedendo la formazione del silenzio. Il Collegio richiama sul punto Cons. Stato, Sez. IV, n. 7768 del 2024, secondo cui il meccanismo non è invocabile quando l’amministrazione abbia sollevato rilievi non pretestuosi e avviato interlocuzioni finalizzate a superarli.

Nemmeno persuade la tesi secondo cui la corretta quantificazione del contributo non sarebbe condizione dell’assentimento: l’art. 16, comma 1, d.P.R. n. 380/2001 collega espressamente il rilascio del permesso alla corresponsione del contributo.

È invece fondato il secondo motivo. La pretesa comunale di applicare i parametri aggiornati con successiva determinazione dirigenziale contrasta con il carattere vincolante e intangibile della convenzione, riconducibile agli accordi ex art. 11 legge n. 241/1990, anche per le obbligazioni economiche in essa contenute, a prescrizione dell’equilibrio contrattuale non modificabile da una sola parte. Il Collegio ritiene derogabile in sede convenzionale il principio generale della determinazione del contributo al momento del rilascio del titolo, attraverso la fissazione preventiva dell’importo.

Emerge quindi l’eccesso di potere per contraddittorietà tra atti della stessa P.A. e la violazione della buona fede, applicabile ai sensi dell’art. 11, secondo comma, legge n. 241/1990. Il Collegio esclude inoltre che l’omessa impugnazione della determinazione dirigenziale renda inammissibile il ricorso: quella disposizione ha portata regolamentare e vale per l’avvenire, secondo il principio di irretroattività degli atti amministrativi generali, restando insensibile agli obblighi già cristallizzati.

Il ricorso è pertanto accolto, con assorbimento del terzo motivo e annullamento dell’atto gravato; il Comune è condannato alle spese di lite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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