Esenzione dal contributo di costruzione solo per opere di interesse generale (TAR Puglia n. 1141 del 29.10.2024)

Principi di diritto (Massima)
L’esenzione dal contributo di costruzione prevista dall’art. 17, comma 3, lett. c), d.P.R. n. 380/2001 è di stretta interpretazione, perché il pagamento degli oneri concessori costituisce la regola. Ai fini dello sgravio occorre il concorso di un presupposto soggettivo — realizzazione dell’opera da parte di enti istituzionalmente competenti o di privati in funzione di longa manus dell’amministrazione — e di un presupposto oggettivo, dato dall’ascrivibilità del manufatto alle opere pubbliche o di interesse generale. Non basta un nesso di mera strumentalità tra l’immobile e l’attività di interesse generale: l’opera deve essere, per le sue oggettive caratteristiche, esclusivamente finalizzata all’utilizzo dell’intera collettività e concorrere con vincolo indissolubile all’erogazione diretta del servizio. Nemmeno rileva la futura destinazione pubblica dell’opera per effetto di convenzioni.

Il Fatto

La società ricorrente, subentrata all’originario titolare nei diritti e negli oneri collegati a un permesso di costruire rilasciato per un complesso comprendente un micronido comunale, un centro di formazione e un circolo, ha chiesto la restituzione delle maggiori somme versate a titolo di costo di costruzione. Il Comune aveva ricalcolato gli importi scomputando la sola superficie destinata ad asilo nido, escludendo invece quella della sede dell’ente di formazione.

La società ha quindi impugnato le note dirigenziali di quantificazione e ha agito per l’accertamento della non debenza della differenza, sostenendo che anche la sede dell’ente di formazione rientrasse nell’art. 17, comma 3, lett. c), d.P.R. n. 380/2001. L’amministrazione non si è costituita.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge l’istanza istruttoria, ritenendo completa la documentazione in atti, e passa al merito rigettando la domanda restitutoria. Il punto di partenza è la natura eccezionale dell’esenzione: la giurisprudenza richiamata (Cons. Stato, sez. IV, n. 4 del 2020; n. 3422 del 2018) impone un’interpretazione restrittiva delle deroghe.

Il Tribunale richiama poi il consolidato orientamento sul concorso dei due presupposti (Cons. Stato, sez. IV, n. 4639 del 2021; n. 2394 del 2016; n. 2327 del 2007): sul piano soggettivo, l’opera deve essere realizzata da enti istituzionalmente competenti o da privati concessionari, con nozione funzionalistica di pubblica amministrazione; sul piano oggettivo, serve l’ascrivibilità del manufatto alle opere pubbliche o di interesse generale.

Il requisito oggettivo, precisa il Collegio, non si esaurisce in un legame di strumentalità con l’interesse pubblico. L’opera deve essere esclusivamente finalizzata all’utilizzo dell’intera collettività e contribuire con vincolo indissolubile all’erogazione diretta del servizio (Cons. Stato, sez. IV, n. 4350 del 2011).

Applicando tali criteri, la sede dell’ente di formazione non supera il vaglio: è bene strumentale alle finalità formative dell’ente, ma non è qualificabile come opera pubblica o di interesse generale per le sue caratteristiche intrinseche. L’attività svolta al suo interno rileva per la destinazione impressa dall’ente, non per la natura dell’edificio. Il manufatto, inoltre, non è assimilabile a un’opera di urbanizzazione primaria o secondaria riconducibile all’art. 16, commi 7 e 7 bis, d.P.R. n. 380/2001.

Il Collegio dichiara infine tardiva, oltre che generica e priva di supporto probatorio, la domanda di annullamento delle note impugnate. Il ricorso è respinto, con compensazione delle spese per la mancata costituzione del Comune.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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