Ottemperanza al giudicato sulla carta elettronica del docente e commissario ad acta (TAR Liguria n. 289 del 13.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il giudice amministrativo, accertato l’inadempimento dell’Amministrazione al giudicato del giudice ordinario e la mancata contestazione dello stesso, ordina l’esecuzione del titolo nei termini fissati e, per il caso di ulteriore inottemperanza, nomina commissario ad acta. La condanna al pagamento di una somma di denaro ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. è parametrata agli interessi legali sull’importo risultante dal giudicato, con decorrenza dal sessantesimo giorno dalla comunicazione o notificazione della sentenza e fino all’esecuzione o all’insediamento del commissario. Il ricorso è ammissibile solo se il titolo è divenuto definitivo e se è stato rispettato il termine dilatorio di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo ai sensi dell’art. 14 del d.l. n. 669/1996.
Il Fatto
Due ricorrenti hanno agito ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. per ottenere l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 275/2024 del Tribunale di Genova, Sezione Lavoro, che aveva condannato il Ministero dell’istruzione e del merito ad assegnare la carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente ai sensi dell’art. 1, comma 121, l. n. 107/2015, del valore di € 500,00 per ciascun anno scolastico.
Il primo ricorrente lamentava il mancato rilascio per gli anni scolastici dal 2018/19 al 2022/23, per un importo complessivo di € 2.500,00; il secondo per gli anni 2021/22 e 2022/23, per € 1.000,00. Entrambi chiedevano altresì la condanna dell’Amministrazione al pagamento di una somma per ogni ulteriore violazione o ritardo. Il Ministero si è costituito con comparse di mero stile.
La Motivazione della Corte
Il Collegio dispone anzitutto la riunione dei due ricorsi, essendo proposti per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla medesima sentenza del giudice ordinario: la connessione è oggettiva e, in parte, soggettiva, e i giudizi possono essere decisi con unica pronuncia.
Sul piano dell’ammissibilità, il Tribunale verifica che i ricorrenti abbiano prodotto l’attestazione del passaggio in giudicato della sentenza da ottemperare e la prova del rispetto del termine dilatorio di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, richiesto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996.
Nel merito, l’Amministrazione non contesta i lamentati inadempimenti e non risulta che abbia dato esecuzione alla sentenza, salvo per il pagamento delle spese di giudizio. I ricorsi sono pertanto fondati e vanno accolti. Il Collegio ordina al Ministero di ottemperare rilasciando ai ricorrenti, entro sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, le rispettive carte elettroniche e accreditandovi le somme spettanti.
Per il caso di ulteriore inottemperanza, è nominato commissario ad acta il Direttore della Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, con facoltà di delega a un dirigente della stessa Direzione, che provvederà entro i trenta giorni successivi. Il Tribunale accoglie anche le domande di condanna ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., determinando la somma negli interessi legali sull’importo risultante dal giudicato, con dies a quo al sessantesimo giorno dalla comunicazione o notificazione e dies ad quem al giorno dell’esecuzione o, in difetto, a quello dell’insediamento del commissario.
Le spese dei giudizi riuniti seguono la soccombenza e sono liquidate equitativamente in € 500,00, oltre accessori, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
Nota della Redazione
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