Riduzione validità patente richiede motivazione specifica su dubbio psicofisico (TAR Sicilia n. 1425 del 29.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il provvedimento che riduce la durata di validità della patente di guida, adottato ai sensi dell’art. 119, comma 4, lett. d), d.lgs. n. 285/1992, non ha natura sanzionatoria, ma costituisce misura cautelare preventiva funzionale alla sicurezza della circolazione. La sua amplissima discrezionalità impone all’amministrazione un onere di motivazione compiuta sui dubbi circa la persistenza dei requisiti psicofisici del conducente. Il provvedimento deve esplicitare le specifiche considerazioni da cui è scaturito il dubbio e dare conto degli accertamenti clinici e strumentali posti a fondamento della riduzione. È illegittimo per difetto di motivazione il provvedimento che si limiti a richiamare per relationem una relazione medica mai notificata all’interessato né prodotta in giudizio.
Il Fatto
Il ricorrente, titolare di patente di guida, si sottoponeva a visita medica per il rinnovo. In esito alla visita la competente commissione medica locale rilasciava il titolo con scadenza a dodici mesi, in luogo dell’ordinaria validità decennale prevista dall’art. 126 cod. strada. La decisione gli veniva comunicata mediante consegna della sola ricevuta di trasmissione della relazione medica, priva di allegati.
Il ricorrente impugnava la nota ministeriale e la patente nella parte relativa alla scadenza, deducendo difetto di motivazione, difetto di istruttoria, travisamento dei fatti e violazione di legge. Il Ministero eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva, assumendo che in Sicilia le funzioni in materia di motorizzazione civile sono transitate alla Regione. La struttura sanitaria insisteva per il rigetto, sostenendo che la ricevuta, per ragioni di riservatezza, è emessa in formato standard e non può contenere motivazione.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale accoglie il ricorso sotto il profilo del difetto di motivazione. Muove dall’art. 119 d.lgs. n. 285/1992, che affida alle commissioni mediche locali l’accertamento dei requisiti psichici e fisici nei confronti di coloro per i quali gli esiti degli accertamenti facciano sorgere dubbi circa l’idoneità e la sicurezza della guida.
Richiamando una propria precedente pronuncia (Tar Catania, sez. IV, n. 1666 del 6 maggio 2024) e la giurisprudenza amministrativa (Cons. Stato, sez. I, n. 935 del 2020; Cons. Stato, sez. IV, n. 5682 del 2018), il Collegio ribadisce che la riduzione del periodo di validità presuppone dubbi sulla persistenza dei requisiti psicofisici. L’istituto della revisione della patente non configura una sanzione amministrativa, neppure accessoria, ma una misura cautelare preventiva volta a garantire la sicurezza della circolazione.
Da tale qualificazione discende il corollario centrale: considerata la natura ampiamente discrezionale del provvedimento, l’amministrazione è onerata di una motivazione compiuta. Il provvedimento deve contenere una valutazione dei fatti nel loro complesso, un’adeguata motivazione sulla gravità della condotta e specifiche considerazioni sulle ragioni del dubbio (TAR Umbria n. 263 del 23 marzo 2016). La decisione deve fondarsi su una inequivoca valutazione circa la sussistenza dei dubbi sulla capacità di guida.
Nel caso concreto il provvedimento impugnato rinvia alla relazione medica e ai dati della visita, senza chiarire i motivi della persistenza dei dubbi. Tali atti non sono stati notificati al ricorrente, né prima né dopo, e non sono stati prodotti in giudizio. Il Collegio non può quindi verificare il fondamento della riduzione: il provvedimento è illegittimo e va annullato, fatte salve le ulteriori determinazioni dell’amministrazione.
In via preliminare il Tribunale aveva già escluso la legittimazione passiva del Ministero, imputando l’atto alla Regione Sicilia – Assessorato delle infrastrutture e della mobilità (C.G.A.R.S., sez. giur., n. 426 del 2019), e aveva riconosciuto l’errore scusabile per la rinnovazione della notificazione. Le spese di lite sono compensate tra tutte le parti costituite.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.