Licenza fiscale depositi energetici e requisiti affidabilità: applicabile lo ius superveniens (TAR Molise n. 16 del 15.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nei procedimenti amministrativi la legittimità del provvedimento finale si valuta alla stregua della disciplina vigente al momento della sua adozione, in applicazione del principio del tempus regit actum, non già di quello del tempus regit actionem. Se nelle more del procedimento interviene una nuova norma, l’atto conclusivo deve adeguarsi allo ius superveniens, salvo che questo incida su situazioni giuridiche già consolidate. La licenza fiscale per l’esercizio di un deposito commerciale di prodotti energetici è negata ai soggetti privi dei requisiti tecnico-organizzativi minimi e di affidabilità economica previsti dall’art. 25, comma 6 ter, del D.Lgs. n. 504/1995, applicabile anche prima dell’adozione delle specifiche direttoriali, che hanno natura di atto di indirizzo e autovincolo, non regolamentare.

Il Fatto

La ditta ricorrente ha chiesto il rilascio della licenza fiscale per un deposito commerciale di prodotti energetici. L’Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli ha negato il titolo con provvedimento del 30 giugno 2021, rilevando la carenza dei requisiti di affidabilità economica e tecnico-organizzativi richiesti dall’art. 25, comma 6 ter, del D.Lgs. n. 504/1995, introdotto dall’art. 1, comma 1128, lett. b), della legge n. 178/2020 con decorrenza dal 1° gennaio 2021.

La ditta ha impugnato il diniego davanti al TAR Molise. Ha sostenuto l’inapplicabilità della norma sopravvenuta, l’inefficacia del precetto fino all’adozione delle specifiche direttoriali, l’illegittimità della delega e la contrarietà della disciplina al diritto comunitario e all’art. 41 Cost.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta anzitutto il tema delle sopravvenienze nel procedimento amministrativo. Richiamando Cons. Stato, Sez. III, n. 3552 del 2024 e Cons. Stato, Sez. V, n. 10497 del 2023, il Tribunale ribadisce che ogni fase procedimentale è disciplinata dalle norme vigenti al momento in cui si svolge. La deroga al tempus regit actum vale per le procedure concorsuali in itinere, dove assume rilievo l’affidamento dei concorrenti sul bando: ipotesi estranea al caso concreto.

Il punto decisivo è la pendenza del procedimento al 1° gennaio 2021. Alla cauzione versata solo l’11 gennaio 2021 si aggiunge il rilievo dell’art. 64 del T.U.A., che subordina il rilascio della licenza all’effettivo adempimento. La richiesta di integrazioni del 19 gennaio 2021 e la risposta della ditta confermano che il procedimento era ancora aperto. Nessuna posizione consolidata era dunque maturata, e lo ius superveniens era immediatamente applicabile.

Il Tribunale respinge poi la tesi dell’inefficacia della norma fino all’adozione delle specifiche direttoriali. La formula “in base alle specifiche” non subordina il potere di verifica all’atto del direttore: la norma attribuisce immediatamente all’Agenzia il compito di valutare i requisiti. Le specifiche costituiscono un atto di indirizzo e autovincolo, non un atto regolamentare, sicché il terzo motivo è inammissibile per carenza di interesse, non avendo l’Agenzia fatto applicazione di quell’atto.

Quanto alla valutazione tecnico-discrezionale, il Collegio la ritiene immune da vizi e sufficientemente motivata. L’Amministrazione si è basata su elementi analitici: costi di avvio stimati, assenza di patrimonializzazione, mancata contestazione nel merito della capacità economica. Il sindacato giurisdizionale resta limitato ai profili di logicità, coerenza e sufficienza della motivazione, come precisato da Cons. Stato, Sez. VII, n. 3326 del 2024.

Infine, il secondo motivo è infondato: la circostanza che il diritto comunitario richieda controlli per determinati settori non impedisce allo Stato membro di estenderli ad ambiti di analoga rilevanza fiscale ed economica. Il ricorso è respinto; le spese sono compensate per la novità delle questioni.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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