Quote latte, prescrizione decennale e intangibilità del giudicato (TAR Lombardia n. 1546 del 20.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il prelievo supplementare sulle consegne di latte non costituisce sanzione amministrativa, ma misura di politica economica volta a garantire un adeguato prezzo del latte, con la conseguenza che il credito relativo è soggetto alla prescrizione ordinaria decennale e non a quella quinquennale delle sanzioni pecuniarie. L’intimazione di pagamento ex art. 50 d.P.R. n. 602/1973 ha funzione di preavviso dell’esecuzione e il suo contenuto è vincolato a un modello ministeriale, sicché l’obbligo di motivazione è assolto con la mera indicazione della cartella, senza necessità di allegazione. La costituzione in giudizio del creditore convenuto in un giudizio impugnatorio produce effetto interruttivo della prescrizione ai sensi dell’art. 2943 cod. civ., con gli effetti permanenti dell’art. 2945 cod. civ. Le sentenze della CGUE che abbiano ravvisato violazioni del diritto euro-unitario nelle compensazioni non possono essere invocate quando la pretesa amministrativa è ormai consolidata per inoppugnabilità dell’atto o per giudicato formatosi a favore dell’Amministrazione.

Il Fatto

Una società operante nel settore lattiero-caseario impugnava davanti al TAR Lombardia l’intimazione di pagamento emessa da Ader per l’importo di € 766.293,06, notificata il 13.4.2023 e relativa al prelievo supplementare sulle consegne di latte per gli anni dal 2005 al 2008. L’atto richiamava una cartella di pagamento notificata nel 2015, a fronte di ruolo emesso da Agea.

La ricorrente deduceva violazione dell’obbligo di motivazione, genericità nel calcolo degli interessi, intervenuta prescrizione del credito, erroneità nella determinazione del prelievo in ragione delle sentenze della CGUE del 2019 e del 2022, e mancata indicazione dei premi PAC compensati. Entrambe le Amministrazioni resistenti insistevano per il rigetto. In sede cautelare il Cons. Stato, Sez. VI, ord. n. 2760/2023 respingeva l’appello, reputando il ricorso privo di sufficienti elementi di fondatezza.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge anzitutto la censura sulla motivazione dell’intimazione. L’atto ex art. 50 d.P.R. n. 602/1973 ha il solo scopo di avvisare il debitore dell’avvio dell’esecuzione decorso un anno dalla notificazione della cartella; è redatto su modello ministeriale a contenuto vincolato, per cui la mera indicazione della cartella assolve l’onere motivazionale, senza obbligo di allegazione. La cartella è comunque nella disponibilità del contribuente e le resistenti ne hanno prodotto copia.

Quanto agli interessi, la doglianza è giudicata formalistica: la cartella specifica gli importi dovuti ad Agea e ad Ader, mentre la disciplina è fissata direttamente dagli artt. 20, 21 e 30 d.P.R. n. 602/1973, dunque conoscibile con l’ordinaria diligenza.

Sul terzo motivo il Tribunale esclude la prescrizione. Il prelievo non è una sanzione amministrativa né una “multa”, ma misura di politica economica; non trovano quindi applicazione l’art. 28 legge n. 689/1981 né l’art. 2948 n. 4 cod. civ., poiché per ogni annata lattiero-casearia sussiste autonoma obbligazione. Opera invece la prescrizione decennale ex art. 2946 cod. civ. Il credito non è però prescritto: la cartella del 2015 è stata impugnata, la causa riassunta e decisa con sentenza sfavorevole alla società, confermata in appello. Il giudizio pendente interrompe la prescrizione ai sensi dell’art. 2943 cod. civ. e il termine decorre nuovamente dal passaggio in giudicato ex art. 2945 cod. civ. La costituzione del creditore nel giudizio impugnatorio, osserva il Collegio sulla scorta di Cass. civ. Sez. III n. 41201/2021, vale a interrompere la prescrizione, in situazione analoga all’opposizione a decreto ingiuntivo. Sussistono inoltre ulteriori atti interruttivi: intimazioni di Agea del 2009 e del 2012 e richieste di rateizzazione, equiparabili a riconoscimento del debito ex art. 2944 cod. civ.

Sul quarto motivo il Tribunale rileva che le sentenze della CGUE trovano applicazione nei giudizi di appello ancora pendenti, ma non quando la pretesa è consolidata per mancata impugnazione o per giudicato. Richiama Cons. Stato Sez. III n. 3910/2022 e Cons. Stato Sez. II n. 1603/2022: la violazione del diritto euro-unitario integra vizio di legittimità, non nullità, e il giudicato ex art. 2909 cod. civ. impedisce di estendere effetti a soggetti o annate diversi. Nella specie la pretesa è definitiva e l’atto impugnato è solo preavviso di esecuzione.

Il quinto motivo è generico e comunque smentito dalla documentazione contabile prodotta dalle Amministrazioni, non contestata dalla società: dalla mancata contestazione il Collegio desume argomenti di prova ex art. 64 ultimo comma c.p.a. e art. 116 cod. proc. civ. Il ricorso è respinto, con compensazione integrale delle spese per la novità e complessità delle questioni.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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