Improcedibilità del ricorso per carenza d’interesse nel caso di conclusione del procedimento concessorio (TAR Liguria n. 968 del 27.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
È improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse il ricorso avverso gli atti di indirizzo e di programmazione concernenti il riordino delle concessioni demaniali marittime qualora, prima della decisione, il procedimento di assegnazione della concessione, a cui il ricorrente ha partecipato come unico concorrente, si sia concluso. La declaratoria di improcedibilità consegue alla cessazione dell’interesse alla definizione del giudizio, non potendo trovare applicazione l’istanza di rinvio dell’udienza, che postula le ipotesi eccezionali di cui all’art. 71, comma 1-bis, c.p.a..
Il Fatto
La società ricorrente, titolare di concessioni demaniali marittime, ha impugnato una serie di deliberazioni del Comune, aventi ad oggetto atti di indirizzo e criteri per il riordino e il riaffidamento delle concessioni, nonché gli atti consequenziali di proroga tecnica.
Nel corso del giudizio, il Comune ha avviato le procedure ad evidenza pubblica per il rilascio delle nuove concessioni. La società ricorrente ha quindi formulato due istanze di rinvio dell’udienza, deducendo la prossima conclusione del procedimento di assegnazione della concessione a cui partecipava come unica concorrente, chiedendo in subordine la declaratoria di improcedibilità per sopravvenuta carenza d’interesse.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha respinto l’istanza di rinvio dell’udienza, non rinvenendo le ipotesi eccezionali richieste dall’art. 71, comma 1-bis, c.p.a., ai sensi del quale il rinvio può essere disposto solo su accordo delle parti o per la sopravvenuta proposizione di un regolamento di competenza o di giurisdizione. Ha pertanto accolto l’istanza subordinata, dichiarando il ricorso improcedibile per la dichiarata sopravvenuta carenza d’interesse.
La pronuncia si fonda sul principio secondo cui l’interesse al ricorso deve sussistere al momento della decisione. La conclusione del procedimento concessorio, con la partecipazione del ricorrente quale unico concorrente, fa venir meno l’utilità concreta che il ricorrente potrebbe trarre dall’annullamento degli atti impugnati, determinando la cessazione della materia del contendere in senso sostanziale.
Il Collegio ha, infine, compensato le spese di lite in ragione della peculiarità della questione. La sentenza è stata decisa all’esito dell’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato ai sensi dell’art. 87, comma 4-bis, c.p.a..
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Nota della Redazione
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