L’errore materiale sul rilascio dell’attestato giustifica l’annullamento in autotutela (TAR Lombardia n. 1528 del 20.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il rilascio dell’attestato di libera circolazione di un bene culturale avvenuto per errore materiale dell’Amministrazione, mentre l’istruttoria era ancora in corso, integra il presupposto per l’annullamento d’ufficio ai sensi dell’art. 21-nonies della legge n. 241 del 1990, sempre che l’intervento sia tempestivo e adeguatamente motivato. La prevalenza dell’interesse pubblico alla conservazione e alla permanenza sul territorio nazionale di un’opera di pregio rispetto all’interesse meramente economico del privato alla sua alienazione sostiene la legittimità della determinazione di autotutela. Le valutazioni di carattere storico e artistico espresse dall’Amministrazione preposta alla tutela dei beni culturali costituiscono manifestazione di ampia discrezionalità e sono censurabili soltanto in presenza di evidenti errori o palesi illogicità. La legittimità dell’azione amministrativa esclude la configurabilità di un danno ingiusto e travolge la connessa domanda risarcitoria.
Il Fatto
Il ricorrente presentava istanza per ottenere l’attestato di libera circolazione di un dipinto attribuito ad Alessandro Allori, raffigurante il “San Giovanni Battista nel deserto”. In data 26.3.2019 la competente Commissione proponeva la sospensione del procedimento per necessari approfondimenti, parere condiviso dal Servizio IV del Ministero con nota del 5.4.2019. A causa di un errore — imputabile al malfunzionamento del sistema informatico o alla svista di un operatore — il 9.4.2019 veniva comunque rilasciato l’attestato.
Dopo il preavviso di diniego del 2.5.2019, l’Amministrazione si avvedeva dell’errore e con provvedimento del 22.7.2019 n. 23794 annullava in autotutela l’attestato, negava la libera circolazione e avviava il procedimento di dichiarazione di interesse culturale. Contro tale atto il ricorrente proponeva ricorso, con domanda di risarcimento del danno.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale rigetta integralmente il gravame. Nelle more del giudizio l’Amministrazione aveva dichiarato l’interesse storico e artistico del bene con decreto non impugnato, circostanza che secondo la difesa erariale avrebbe determinato la sopravvenuta carenza di interesse. Il Collegio ritiene di non dover esaminare l’eccezione, attesa la complessiva infondatezza del ricorso.
Sul primo mezzo il TAR esclude ogni vizio di istruttoria e motivazione. La cronologia della pratica dimostra che l’istruttoria era ancora in corso al 26.3.2019 e si prolungava fino al preavviso di diniego del 2.5.2019: il rilascio dell’attestato era quindi frutto di un errore, cui l’Amministrazione ha posto rimedio avvalendosi delle prerogative dell’art. 21-nonies della legge n. 241 del 1990. L’intervento di autotutela risulta tempestivo, essendo stato adottato nel luglio 2019 rispetto all’aprile 2019.
Nel bilanciamento degli interessi il Collegio riconosce la prevalenza di quello pubblico alla conservazione di un dipinto di particolare pregio artistico rispetto all’interesse del ricorrente, di carattere solo economico e connesso all’intenzione di alienare il bene. Il Tribunale sottolinea inoltre il comportamento dell’esponente, che nell’istanza attribuiva l’opera genericamente alla Scuola Toscana del XVI secolo, mentre poco prima l’aveva espressamente ricondotta ad Alessandro Allori nel mandato a vendere conferito a una casa d’aste: un tentativo di sminuire l’importanza dell’opera al momento della richiesta.
Quanto al pregio del dipinto, il TAR richiama la relazione storico-artistica degli Uffici e rileva che le valutazioni tecniche costituiscono espressione di ampia discrezionalità, censurabili solo per evidenti errori o palesi illogicità, richiamando sul punto Cons. Stato, Sezione VII, sentenza n. 1878 del 2023.
Gli ulteriori motivi sono respinti: il difetto di motivazione è smentito dal rinvio alle argomentazioni già svolte; la violazione dell’art. 10-bis della legge n. 241 del 1990 è smentita per tabulas, avendo il ricorrente preso posizione su tutte le questioni nelle osservazioni del 22.5.2019. La domanda risarcitoria è respinta per la legittimità dell’azione amministrativa, che esclude il danno ingiusto. Le spese della fase sono compensate.
Nota della Redazione
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