Sopravvenuta carenza di interesse e improcedibilità del ricorso nel processo amministrativo (TAR Puglia n. 685 del 15.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel processo amministrativo, la sopravvenuta soddisfazione del bene della vita richiesto in via giudiziale, intervenuta nel corso del giudizio per effetto di atti successivi, determina il venir meno dell’interesse a coltivare il ricorso e ne impone la declaratoria di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse. Il giudice, in ossequio al principio dispositivo, deve conformarsi alle richieste di parte che abbia dichiarato la sopravvenuta cessazione dell’interesse. La declaratoria investe anche i motivi aggiunti proposti in corso di causa quando la ragione dell’impugnazione successiva è integralmente superata. La complessità dell’evoluzione procedimentale e processuale può giustificare la compensazione delle spese di lite.
Il Fatto
La società ricorrente impugnava l’esclusione comminata nei suoi confronti in occasione di una procedura aperta per l’affidamento in concessione di servizi di accertamento e riscossione bandita da un Comune, non avendo conseguito il punteggio necessario in sede di valutazione dell’offerta tecnica. Con i medesimi atti censurava la determina con cui la procedura era stata dichiarata deserta, le note di conferma dell’esclusione e le operazioni e i verbali della Commissione di gara.
In corso di causa proponeva motivi aggiunti, impugnando il nuovo bando della procedura aperta successiva con i relativi allegati e la determinazione a contrarre. Nelle more del giudizio, l’Ente aggiudicava la concessione alla stessa ricorrente e le parti stipulavano il contratto, con consegna dei servizi. La ricorrente, preso atto di aver raggiunto il bene della vita, dichiarava il sopravvenuto difetto di interesse e chiedeva dichiararsi la cessazione della materia del contendere.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha rilevato come, per effetto dell’aggiudicazione definitiva e della stipula del contratto, la ricorrente abbia conseguito l’utilità che il ricorso intendeva assicurare. La vicenda procedimentale ha trovato, dunque, una definizione favorevole alla parte istante, che ha espressamente dichiarato il venir meno dell’interesse alla prosecuzione del giudizio.
Su questa premessa, il Tribunale ha applicato il principio dispositivo, ritenendo di dover dare seguito alle richieste della parte che ha rappresentato la sopravvenuta carenza dell’interesse. La domanda di giustizia, inizialmente proposta, non trovava più ragione di essere coltivata essendo stato raggiunto l’obiettivo sostanziale perseguito.
La conclusione vale, per il Collegio, sia per il ricorso introduttivo sia per i motivi aggiunti successivamente depositati. La declaratoria di improcedibilità viene così estesa all’intero gravame, non risultando residuare alcun interesse alla pronuncia sui motivi di censura originariamente prospettati.
Quanto al profilo delle spese, la complessiva evoluzione procedimentale e processuale della vicenda ha giustificato la compensazione tra le parti, con integrale reciproca soccombenza. Nella parte dispositiva la sentenza ordina l’esecuzione del provvedimento da parte dell’autorità amministrativa.
Nota della Redazione
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