Sopravvenuta carenza di interesse e improcedibilità del ricorso incidentale condizionato (TAR Emilia-Romagna n. 160 del 18.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
La sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, determinata dall’annullamento in autotutela del provvedimento impugnato e dal subentro del ricorrente, comporta l’improcedibilità del ricorso principale ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm. Il ricorso incidentale che sia stato proposto in funzione condizionata rispetto all’accoglimento del gravame principale segue la medesima sorte, perché viene meno la condizione cui la sua esaminabilità è subordinata. L’improcedibilità non presuppone un accertamento nel merito delle censure, ma la sola verifica del venir meno dell’interesse a una pronuncia di annullamento. L’esito della lite giustifica l’integrale compensazione delle spese processuali.
Il Fatto
La ricorrente, classificatasi seconda nella procedura aperta indetta dall’agenzia regionale per l’affidamento del servizio di pulizia e disinfezione destinato alle aziende sanitarie, ha impugnato l’aggiudicazione del lotto 1 deducendo violazioni di legge e eccesso di potere, con domanda di annullamento, declaratoria di inefficacia e subentro. Ha poi proposto motivi aggiunti all’esito dell’accesso alla documentazione, chiedendo anche l’accertamento del diritto all’accesso integrale all’offerta dell’aggiudicatario.
Il raggruppamento aggiudicatario ha presentato ricorso incidentale, diretto contro la lex specialis nella parte in cui imponeva ai partecipanti del costituendo raggruppamento il possesso di una quota minima dei requisiti, asseritamente in contrasto con la giurisprudenza europea. In prossimità della trattazione nel merito la ricorrente ha rappresentato la cessazione della materia del contendere, avendo la stazione appaltante annullato in autotutela l’aggiudicazione e disposto il subentro della stessa ricorrente.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva anzitutto che la stazione appaltante ha esercitato il potere di autotutela annullando l’aggiudicazione impugnata e disponendo il subentro della ricorrente. La parte ha quindi dichiarato di non avere più interesse alla decisione, chiedendo la compensazione delle spese. L’amministrazione, dal canto suo, ha evidenziato il venir meno dell’interesse, precisando che il riesame è stato esercitato per motivi diversi da quelli dedotti nel gravame.
Su questa base il Tribunale qualifica la situazione come sopravvenuta carenza di interesse. Non si tratta di cessazione della materia del contendere in senso proprio, ma di venir meno dell’interesse a una pronuncia di annullamento: il provvedimento è stato rimosso in via amministrativa e la posizione sostanziale della ricorrente è stata soddisfatta. Ne deriva l’improcedibilità del ricorso introduttivo, dichiarata ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm.
La medesima declaratoria investe il ricorso incidentale. Il Collegio ne sottolinea il carattere condizionato: la sua esaminabilità dipende dall’accoglimento del gravame principale. Venuto meno l’interesse sul ricorso introduttivo, cade la condizione processuale che ne consentiva l’esame, con conseguente improcedibilità anche dell’impugnazione incidentale, senza necessità di scrutinio nel merito delle censure sulla quota minima dei requisiti.
Quanto alle spese, l’esito della lite ne giustifica l’integrale compensazione tra le parti. La sentenza è dichiarata esecutiva dall’autorità amministrativa. Il percorso argomentativo resta dunque sul piano processuale: il Collegio non definisce la validità della lex specialis né la fondatezza delle censure sull’aggiudicazione, limitandosi a prendere atto del sopravvenuto difetto di interesse e delle sue conseguenze sull’intero thema decidendum, principale e incidentale.
Nota della Redazione
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