Spese esecutive e divieto di liquidazione simbolica nel contenzioso seriale (Cons. Stato n. 2338 del 19.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il giudice amministrativo, nel liquidare le spese di lite, non può attribuire somme simboliche, lesive del decoro professionale, neppure nel contenzioso seriale e di modesta complessità. La discrezionalità nella quantificazione incontra il limite delle soglie minime dei valori tabellari fissati dal decreto ministeriale n. 147 del 2022, riducibili nei limiti dell’art. 4, comma 4, ma non superabili verso il basso fino a vanificare la remunerazione della prestazione. La semplicità oggettiva della controversia e la serialità dei ricorsi giustificano una liquidazione contenuta, non una liquidazione sotto i minimi. La motivazione che dia conto di tali ragioni è sufficiente e non apodittica.

Il Fatto

L’appellante aveva ottenuto dal Tribunale di Teramo, con sentenza n. 419/2023, la condanna del Ministero dell’istruzione e del merito al pagamento del beneficio previsto dall’art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015 tramite carta elettronica della docente, per l’importo di euro 500,00 oltre interessi. Non ottenuta l’esecuzione, la docente ha proposto ricorso per ottemperanza davanti al TAR Abruzzo.

Il primo giudice ha accolto il ricorso e nominato il Commissario ad acta, ma ha liquidato le spese in euro 300,00, valorizzando il carattere seriale e la scarsa complessità della controversia. L’appellante ha impugnato esclusivamente la statuizione sulle spese, chiedendo la riforma e la liquidazione di euro 1.189,00 oltre accessori, con distrazione ai sensi dell’art. 93 cod. proc. civ. in favore dei difensori antistatari. Il Ministero si è costituito con atto di mera forma.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dal rilievo che la quantificazione del compenso è espressione di un potere discrezionale del giudice, ma opera il limite di non attribuire somme simboliche, lesive del decorso professionale, richiamando Cass. civ., Sez. II, n. 34842 del 2023. Il parametro di riferimento non è quindi la sola proporzione tra valore della causa e importo liquidato, ma la tenuta minima del compenso rispetto ai valori tabellari.

Sul piano sistematico la Sezione richiama il parere del Consiglio di Stato, Sezione consultiva, n. 2703 del 27 dicembre 2017, reso sullo schema di modifiche al decreto ministeriale n. 55 del 2014. Quel parere chiarisce che le modifiche ai parametri erano dirette a superare l’incertezza applicativa derivante dalla possibilità di liquidare il compenso senza alcun riferimento a una soglia numerica minima, e a limitare il perimetro di discrezionalità del giudice individuando soglie minime percentuali di riduzione non valicabili.

La Sezione consultiva aveva anche escluso che l’inderogabilità dei minimi tariffari contrastasse con la sentenza n. 427 del 23 novembre 2017 della Corte di giustizia dell’Unione europea. Da qui il Collegio trae la conseguenza che la quantificazione operata dal primo giudice non è corretta, perché si pone al di sotto dei valori tariffari approvati con il decreto ministeriale n. 147 del 2022 per lo scaglione di riferimento, pur considerando la riduzione dell’art. 4, comma 4.

Il Collegio precisa però un punto di equilibrio: la motivazione del primo giudice non è apodittica, perché il contenzioso è oggettivamente privo di profili di complessità ed è seriale, stanti i numerosi e analoghi precedenti. La serialità e la semplicità non sono quindi irrilevanti, ma non legittimano la liquidazione simbolica. L’appello è pertanto accolto e la sentenza riformata, con determinazione delle spese di primo grado in euro 800,00 oltre accessori e refusione del contributo unificato, con distrazione in favore dei difensori antistatari. Le spese di appello, liquidate in euro 300,00, seguono la soccombenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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