Ottemperanza ai decreti ingiuntivi e commissario ad acta per la sanità (TAR Calabria n. 333 del 17.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza la pubblica amministrazione ha l’obbligo di dare integrale esecuzione al giudicato formatosi sui decreti ingiuntivi non opposti, divenuti definitivamente esecutivi. L’amministrazione che assume di avere adempiuto ha l’onere della prova dell’avvenuto pagamento integrale, non essendo sufficiente la deduzione di un adempimento parziale. Sussistendo i presupposti degli artt. 112 ss. del c.p.a., il giudice amministrativo dichiara l’obbligo di ottemperanza, assegna un termine all’ente e nomina, in caso di inerzia, il commissario ad acta, ponendo a carico dell’amministrazione inadempiente spese e compenso del commissario. Il rilevante ritardo nel pagamento delle fatture, con maturazione degli interessi ex d.lgs. n. 231 del 2002, integra un danno erariale da segnalare alla Corte dei conti.

Il Fatto

Il Tribunale di Crotone ha emesso tre decreti ingiuntivi nei confronti dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Crotone per il pagamento di somme ingenti in favore di una banca, oltre interessi ex d.lgs. n. 231 del 2002 e spese di procedura. I decreti non sono stati opposti e sono divenuti definitivamente esecutivi; i titoli sono stati notificati.

La ricorrente, divenuta cessionaria pro soluto dei crediti, ha adito il TAR deducendo l’adempimento solo parziale e chiedendo l’esecuzione del giudicato con pagamento del residuo capitale, interessi e spese. L’amministrazione non si è costituita in giudizio.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha ricostruito la vicenda muovendo dagli artt. 112 ss. del c.p.a. e dall’art. 114 c.p.a., che disciplinano il giudizio di ottemperanza. Ha osservato che l’amministrazione ha l’obbligo di adempiere integralmente la pretesa creditoria fondata su una decisione giurisdizionale passata in giudicato.

Il passaggio centrale riguarda la distribuzione dell’onere della prova. La Corte ha rilevato che l’amministrazione non ha dato prova, come era suo onere, di avere dato integrale esecuzione al provvedimento giurisdizionale. La mancata costituzione e l’assenza di documentazione dell’avvenuto pagamento integrale confermano il residuo credito dedotto dalla ricorrente.

Sussistono pertanto tutti i requisiti per l’accoglimento dell’azione di ottemperanza. Il Tribunale ha dichiarato l’obbligo dell’ente di ottemperare al giudicato, detratto quanto già eventualmente pagato, assegnando il termine di sessanta giorni dalla notifica della sentenza.

In caso di inerzia, la Corte ha nominato commissario ad acta il Prefetto di Crotone, con facoltà di delega ad altro dirigente o funzionario del medesimo Ufficio. Il commissario provvede, a seguito di istanza della ricorrente, a dare integrale esecuzione al giudicato e a corrispondere le spese liquidate. Il suo compenso è posto a carico dell’amministrazione inadempiente.

Il Collegio ha inoltre disposto la trasmissione degli atti alla Procura Regionale presso la Sezione Giurisdizionale della Corte dei Conti per la Calabria. Il rilevante ritardo nel pagamento, peraltro solo parziale, delle fatture commerciali ha ingenerato un danno consistente negli interessi ex d.lgs. n. 231 del 2002 frattanto maturati. Le spese di giudizio, liquidate in dispositivo, sono poste a carico dell’ente inadempiente.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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