Improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse e spese al ricorrente (TAR Emilia-Romagna n. 555 del 22.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
La sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, dichiarata dalla parte ricorrente, determina l’improcedibilità del ricorso. Il giudice amministrativo può tuttavia esaminare il merito ai fini della soccombenza virtuale, quando l’infondatezza delle censure sia evidente, e su tale base imputare le spese alla parte ricorrente. L’omissione della comunicazione di avvio del procedimento è legittima quando sussistono ragioni di urgenza connesse alla tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica. La sospensione questorile dell’attività trova fondamento nella mancanza delle autorizzazioni previste dagli artt. 68 e 80 del TULPS, e la stipula di un mero contratto di locazione non trasferisce all’affittuario la responsabilità dell’uso dei locali.

Il Fatto

La società ricorrente gestisce un locale articolato su due piani, con un seminterrato che assumeva di aver concesso in locazione per una sola giornata, il 5 marzo 2022, a un terzo per l’organizzazione di un ricevimento con intrattenimento musicale. Nella notte del 6 marzo 2022 la Polizia Locale di Bologna accertava, in uno spazio libero da arredi, la presenza di oltre duecento giovani intenti a ballare, contestando lo svolgimento abusivo di un pubblico spettacolo.

Ricevuti gli atti il 10 marzo 2022, la Questura disponeva la sospensione dell’attività per quindici giorni dalla notifica, omettendo l’avviso di avvio del procedimento per ragioni di urgenza, anche in considerazione degli eventi pubblicizzati sui social per l’11 e il 12 marzo. Il ricorso, con istanza cautelare monocratica rigettata, veniva poi rinunciato quanto alla trattazione in camera di consiglio, stante l’esaurimento degli effetti del provvedimento. Il 13 maggio 2025 la ricorrente depositava dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse.

La Motivazione della Corte

Il Collegio dà atto dell’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, ma ritiene di dover ugualmente esaminare le censure per evidenziarne l’infondatezza ai fini dell’imputazione delle spese. La prima doglianza, relativa alla violazione dell’art. 7 della legge n. 241 del 1990, è respinta: l’omissione della comunicazione di avvio trova giustificazione nell’esigenza di intervenire urgentemente per precludere lo svolgimento di ulteriori eventi analoghi, pubblicizzati per le serate dell’11 e 12 marzo, a tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica.

Quanto alla seconda censura, il Tribunale rileva che l’art. 68 del TULPS richiede la licenza del Questore per le feste da ballo aperte al pubblico, sostituita dalla SCIA solo per eventi fino a duecento partecipanti e entro le ore 24 del giorno di inizio. Nel caso concreto l’evento si è svolto in assenza sia della licenza sia della segnalazione certificata. La sala adibita al ballo era destinata ad autorimessa o magazzino, priva della licenza di agibilità prevista dall’art. 80 del TULPS e del certificato antincendi.

Il Collegio precisa che il numero degli avventori è irrilevante, poiché il tipo di autorizzazione dipende dalla capacità del locale, e che in ogni caso non risultano rispettati gli adempimenti richiesti anche per i locali con capienza inferiore alle duecento persone. Il tentativo di eludere la normativa mediante un contratto di locazione è respinto: il trasferimento di responsabilità richiede un affitto d’azienda comprensivo delle licenze, non un mero contratto di locazione, permanendo in capo al proprietario l’onere di verificare l’uso conforme.

Dirimente è inoltre il dato temporale: la locazione concerneva la sola giornata del 5 marzo 2022, sicché dopo la mezzanotte, all’atto del sopralluogo delle ore 0.30 del 6 marzo, l’attività non poteva che essere riferita alla società ricorrente. La terza censura, fondata sul travisamento dei fatti, conferma anzi l’opportunità dell’intervento urgente, non essendo provato che gli eventi programmati si sarebbero tenuti in locali diversi da quello privo di autorizzazioni. Ne deriva l’integrale infondatezza del ricorso e la condanna alle spese, liquidate in euro 2.000,00 oltre accessori.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *