Spese compensate secondo soccombenza virtuale in caso di sopravvenuta carenza di interesse (TAR Toscana n. 1820 del 12.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
La sopravvenuta dichiarazione di carenza di interesse al ricorso da parte del ricorrente determina l’improcedibilità del gravame ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm. La definizione del giudizio in rito non impedisce al giudice amministrativo di porre le spese a carico del ricorrente secondo il criterio della soccombenza virtuale, tutte le volte in cui, dalla valutazione degli atti, il ricorso sarebbe stato infondato o inammissibile. Il criterio consente di evitare che la rinuncia all’interesse, intervenuta dopo la proposizione dell’impugnativa, addossi alla parte resistente il costo di un giudizio che, in base al giudicato già formatosi, era destinato a esito sfavorevole.
Il Fatto
Un ufficiale medico della Marina militare impugnava dinanzi al TAR Toscana il verbale con cui l’Infermeria presidiaria lo aveva giudicato temporaneamente non idoneo al servizio militare marittimo per giorni 90, con prognosi clinica inabilitante sino a una data determinata. Il ricorrente ne chiedeva l’annullamento, previa sospensione cautelare.
Il Ministero della difesa si costituiva e eccepiva l’inammissibilità del ricorso, rilevando che la questione relativa alla sola temporanea non idoneità, in luogo della richiesta non idoneità permanente, era già coperta dal giudicato formatosi su una precedente sentenza del medesimo TAR, non appellata sul punto. Il TAR rigettava l’istanza cautelare. Nelle more, il ricorrente depositava atto con il quale dichiarava di non avere più interesse alla decisione.
La Motivazione della Corte
All’udienza pubblica la difesa dello Stato prendeva atto della sopravvenuta carenza di interesse e chiedeva la condanna del ricorrente alle spese di lite in applicazione del criterio della soccombenza virtuale. La causa era trattenuta in decisione.
Il collegio rileva che, a fronte della dichiarazione della parte ricorrente, non resta che dichiarare l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, secondo il paradigma dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm. La definizione in rito esaurisce il thema decidendum sul merito dell’impugnativa.
La questione centrale attiene alla regolamentazione delle spese. Il Tribunale non si limita a prendere atto della carenza di interesse, ma verifica quale sarebbe stato l’esito del giudizio ove la causa fosse stata decisa nel merito. Richiamando l’art. 85, comma 9, cod. proc. amm., il collegio rileva che il ricorso sarebbe stato infondato, se non inammissibile, alla luce del giudicato formatosi sulla precedente sentenza del medesimo TAR, riguardante l’impugnazione degli atti che avevano già riconosciuto la sola temporanea non idoneità del ricorrente al servizio militare marittimo.
Su questa base il Tribunale applica il criterio della soccombenza virtuale e pone le spese a carico del ricorrente nella misura liquidata in dispositivo, pari a € 2.000,00 oltre oneri e accessori di legge. La decisione conferma che la sopravvenuta carenza di interesse, pur determinando l’improcedibilità, non sottrae automaticamente la parte soccombente in potenza all’onere delle spese quando il quadro processuale e il giudicato già formatosi rendevano l’esito sfavorevole.
Nota della Redazione
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