Ricorso inammissibile se non impugnato il parere ostativo nel condono edilizio (TAR Toscana n. 1825 del 12.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il parere negativo reso dall’autorità preposta alla gestione del vincolo nell’ambito del procedimento di condono edilizio, pur costituendo atto endoprocedimentale, ha natura sostanzialmente decisoria e lede ipso facto l’interesse pretensivo del richiedente: è pertanto impugnabile in via immediata e diretta nel termine decadenziale. Ove detto parere non sia stato tempestivamente gravato e sia divenuto inoppugnabile, il ricorso avverso il conseguente diniego di condono è inammissibile per carenza originaria di interesse, potendo l’atto consequenziale essere impugnato solo per vizi propri e autonomi, e non per vizi riconducibili all’atto presupposto. La decisione giurisdizionale sul diniego si palesa inutile, giacché il medesimo esito ostativo si ripresenterebbe inevitabilmente anche in caso di riesercizio dell’attività provvedimentale da parte dell’amministrazione comunale.

Il Fatto

Con istanza del 22 ottobre 1985 il dante causa dei ricorrenti chiedeva al Comune di Firenze il rilascio di concessione edilizia in sanatoria, ai sensi della legge n. 47/1985, per un box auto edificato in una via cittadina. In sede di integrazione documentale il Comune richiedeva il nulla osta dell’ente preposto alla tutela del vincolo ferroviario. Esperita la procedura di deroga alla fascia di rispetto, l’ente gestore rendeva un parere negativo, comunicato al dante causa.

Nel 2017 il Comune comunicava ai ricorrenti, aventi causa, i motivi ostativi al condono, individuati unicamente in quel diniego. Una nuova istanza di autorizzazione presentata dal tecnico incaricato restava inevasa. Con provvedimento del 22 settembre 2021 il Comune negava definitivamente il condono, motivando sul solo parere negativo risalente. I ricorrenti impugnavano il diniego e gli atti presupposti davanti al TAR Toscana.

La Motivazione della Corte

Entrambe le parti resistenti eccepivano in via preliminare l’inammissibilità del ricorso per difetto di interesse, per la mancata tempestiva impugnazione del parere negativo e la sua piena conoscibilità da parte dei ricorrenti già nel 2017. Il Collegio ritiene l’eccezione fondata.

Sul piano fattuale, il Tribunale rileva che risulta provato per tabulas l’invio del parere a mezzo raccomandata al dante causa. Si tratta, inoltre, di un provvedimento di natura reale, la cui efficacia non è condizionata dai mutamenti soggettivi della titolarità del diritto di proprietà del bene su cui insiste il vincolo. Il Comune, del resto, menziona quel diniego quale unica ragione ostativa già nel preavviso di rigetto del 2017, pacificamente comunicato ai ricorrenti, i quali, percependone l’immediata lesività, hanno chiesto all’ente gestore il rilascio della prescritta autorizzazione, da qualificarsi come istanza di riesame del precedente diniego.

Il Collegio richiama la giurisprudenza secondo cui la mancata impugnazione nel termine decadenziale del parere sfavorevole dell’autorità preposta al vincolo rende inutile la decisione sul diniego di condono, che si ripresenterebbe quale esito inevitabile anche in caso di riesercizio dell’attività provvedimentale (Cons. Stato, Sez. II, n. 3526 del 2025). Viene poi valorizzato l’orientamento per cui il parere negativo, provocando l’arresto definitivo del procedimento a istanza di parte, lede l’interesse pretensivo e legittima l’azione di impugnazione (Cons. Stato, Sez. VI, n. 2982 del 2019; Cons. Stato, Sez. VII, n. 1739 del 2023), con la conseguenza che il parere, pur endoprocedimentale, ha natura sostanzialmente decisoria (TAR Lazio, Sez. II quater, n. 6637 del 2025).

Il Tribunale sottolinea che la lesività è riferibile unicamente al provvedimento di diniego della deroga alla fascia di rispetto ferroviaria: gli stessi motivi di ricorso attingono esclusivamente quel provvedimento del 2007, senza muovere alcuna autonoma censura avverso il diniego di condono in sé considerato. In tal caso, l’impugnazione dell’atto consequenziale è ammissibile solo se si facciano valere vizi propri e autonomi dell’atto medesimo, restando invece inammissibile ove si intendano far valere vizi dell’atto presupposto non impugnato (TAR Campania, Napoli, Sez. III, n. 3400 del 2025).

Quanto alle due recenti pronunce del Consiglio di Stato richiamate dalla difesa dei ricorrenti (Sez. VII, nn. 6438 e 6439 del 21 luglio 2025), il Collegio ne rileva la non pertinenza: esse riguardano casi di tempestiva impugnazione del diniego di autorizzazione, con successiva proposizione di ricorso per motivi aggiunti avverso il diniego di condono. Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile per carenza originaria di interesse, con integrale compensazione delle spese di lite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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