Quesito ambiguo e prova scritta: la risposta esatta non può essere premiata (TAR Sicilia n. 3697 del 08.11.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel concorso pubblico per titoli ed esami, il quesito a risposta multipla che ammetta più soluzioni esatte è illegittimo, perché viola la regola per cui ogni quesito deve prevedere una sola risposta corretta. Da tale invalidità non discende però l’attribuzione del punteggio al candidato che abbia indicato una delle soluzioni esatte: la neutralizzazione dell’errore comporta la rideterminazione del punteggio, con esclusione del beneficio conseguito e con eventuale restituzione dei punti sottratti per le risposte non errate. Il candidato che, per effetto di tale rideterminazione, scenda sotto la soglia minima di superamento della prova perde l’interesse a coltivare le ulteriori censure avverso la graduatoria.
Il Fatto
La Città Metropolitana di Catania indice un concorso per titoli ed esami per la copertura di due posti di dirigente tecnico, di cui uno riservato ai candidati interni. Il bando prevede preselezione, prova scritta, prova orale e valutazione dei titoli, con soglia minima di 21 su 30 per l’ammissione alla fase successiva.
Il ricorrente principale, candidato interno, consegue 57 punti e si colloca al decimo posto della graduatoria definitiva, approvata con determinazione dirigenziale del gennaio 2024. Impugna la graduatoria nella parte in cui il controinteressato, collocato al terzo posto, è dichiarato vincitore tra gli interni. Il controinteressato propone ricorso incidentale, censurando la correttezza delle risposte fornite dal ricorrente principale alla prova scritta.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina con priorità il ricorso incidentale, poiché il ricorrente principale ha conseguito esattamente il punteggio minimo di 21 punti: la fondatezza di una sola delle censure sulla prova scritta lo esporrebbe all’esclusione dal concorso.
Il quesito n. 40 chiedeva quale fosse lo strumento di programmazione urbanistica comunale, indicando il piano territoriale di coordinamento, il piano regolatore generale e il piano urbanistico generale. La commissione aveva individuato la risposta esatta nel piano urbanistico generale, opzione prescelta dal ricorrente principale. Il Collegio rileva però che, in forza dell’art. 53 della L.R. Sicilia n. 19/2020, i piani regolatori generali conservano ultrattività: in assenza di precisazioni temporali nel quesito, sia il PRG sia il PUG costituiscono strumenti di programmazione urbanistica comunale. Il quesito presenta dunque più risposte esatte.
Richiamando Cons. Stato, VI, n. 2673/2015 e TAR Lazio, Sez. I, n. 7346/2021, il Collegio afferma che i quesiti con più soluzioni corrette o con nessuna soluzione corretta sono illegittimi e vanno neutralizzati, per eliminare l’incidenza negativa sulla valutazione complessiva dei candidati. Il ricorrente principale non può però pretendere l’attribuzione di 0,75 punti per la risposta esatta: può solo ottenere la restituzione di 0,50 punti eventualmente sottratti per risposte non errate a quesiti ambigui.
La rideterminazione conduce il punteggio del ricorrente principale a 19,25 punti, sotto la soglia di 21. Egli va quindi estromesso dalla graduatoria e perde ogni interesse a contestarne la correttezza. Le residue censure del ricorrente incidentale sull’incremento del proprio punteggio sono dichiarate improcedibili per sopravvenuta carenza di interesse, non potendo mutare la sua posizione di primo tra i candidati interni. Il ricorso principale è a sua volta improcedibile. Le spese sono compensate in deroga al criterio della soccombenza.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.