Accesso agli atti e strumentalità ampia prescindono dalla fondatezza della pretesa (TAR Sicilia n. 3514 del 28.10.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il diritto di accesso ai documenti amministrativi presuppone un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento richiesto, ai sensi dell’art. 22 della legge n. 241/1990. La nozione di situazione giuridicamente rilevante è più ampia di quella dell’interesse all’impugnativa e non richiede una posizione qualificabile come diritto soggettivo o interesse legittimo: la legittimazione spetta a chi dimostri che gli atti procedimentali abbiano spiegato o siano idonei a spiegare effetti, diretti o indiretti, nei suoi confronti. La strumentalità dell’accesso va intesa in senso ampio, come utilità per la difesa di un interesse giuridicamente rilevante, senza che l’ostensione debba essere necessariamente preordinata all’esercizio del diritto di difesa in giudizio. Quando l’accesso è finalizzato all’utilizzazione in un giudizio, il giudice amministrativo non può compiere alcun apprezzamento sulla fondatezza o ammissibilità della domanda né sulla rilevanza dei documenti, spettando tale valutazione al giudice chiamato a decidere. L’interesse ostensivo si valuta quindi in astratto, con consistenza autonoma e indifferente allo scopo ultimo della pretesa.

Il Fatto

Con cinque istanze del 10 gennaio 2024 la ricorrente chiedeva all’Azienda Sanitaria Provinciale di accedere agli atti e ai provvedimenti relativi alle azioni di recupero credito per l’annualità 2013, concernenti prestazioni sanitarie asseritamente fruite in regime di esenzione per reddito in favore proprio e di persone alla stessa riconducibili. Le richieste di pagamento erano state inoltrate con cinque raccomandate, tutte pervenute il 29.12.2023. Ritenendo generiche le pretese dell’Azienda, la ricorrente domandava copia delle autocertificazioni, degli atti indicativi delle prestazioni erogate e delle relative date, dei conteggi contabili e di ogni altro documento presupposto o connesso.

Non avendo ricevuto alcun riscontro, la ricorrente agiva per l’accertamento e la declaratoria del diritto di accesso e per l’ordine di esibizione ex art. 116, comma 4, c.p.a.. L’Amministrazione, ritualmente intimata, non si costituiva in giudizio. All’udienza camerale del 24 ottobre 2024 la causa era posta in decisione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dall’art. 22 della legge n. 241/1990, che richiede, per l’esercizio del diritto di accesso, la titolarità di un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento richiesto. Su questa base il Tribunale ricostruisce la nozione di situazione giuridicamente rilevante come categoria diversa e più ampia rispetto all’interesse all’impugnativa.

La legittimazione all’accesso spetta, dunque, a chiunque dimostri che gli atti procedimentali oggetto della domanda abbiano spiegato o siano idonei a spiegare effetti diretti o indiretti nei suoi confronti, indipendentemente dalla lesione di una posizione giuridica. Il diritto di accesso è configurato come interesse a un bene della vita distinto rispetto alla situazione che legittima all’impugnativa dell’atto. Il Collegio richiama in proposito l’orientamento espresso dal Consiglio di Stato, sez. VI, n. 2269 del 2017 e dal Cons. Stato, sez. III, n. 1978 del 2016.

Il Tribunale sottolinea poi che la strumentalità va letta in senso ampio: la domanda ostensiva deve essere finalizzata alla cura di un interesse diretto, concreto, attuale e connesso alla disponibilità dell’atto, senza che l’accesso debba essere unicamente e necessariamente preordinato all’esercizio del diritto di difesa in giudizio. La strumentalità si traduce, quindi, in utilità per la difesa di un interesse giuridicamente rilevante.

Il Collegio enuncia un ulteriore corollario: quando l’accesso è preordinato all’utilizzazione in un giudizio, non è possibile operare alcun apprezzamento sulla fondatezza o ammissibilità della domanda, né sulla rilevanza degli specifici documenti rispetto ad essa, perché tale valutazione spetta solo al giudice chiamato a decidere. L’interesse ostensivo si valuta in astratto, con consistenza autonoma e indifferente allo scopo ultimo perseguito.

Applicando tali principi, la ricorrente ha dimostrato di vantare un interesse qualificato, diretto e personale, a visionare la documentazione, volendo agire a tutela dei propri interessi a fronte di ritenute irregolarità dell’Amministrazione. Accertato il rapporto di necessaria strumentalità tra i documenti e la posizione di interesse, il ricorso è accolto, con ordine all’Azienda di consentire l’accesso mediante esame ed estrazione di copia entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, con distrazione in favore dei difensori antistatari, tenendo conto anche della proposizione seriale di cause analoghe.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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