Rinuncia irrituale al ricorso come prova del sopravvenuto difetto di interesse (TAR Sicilia n. 3510 del 28.10.2024)

Principi di diritto (Massima)
La rinuncia al ricorso che non rispetti le formalità dell’art. 84, comma 1, cod. proc. amm. — dichiarazione sottoscritta dalla parte o dall’avvocato munito di mandato speciale — non è idonea a produrre l’estinzione del processo, non potendo la procura ad litem qualificarsi come mandato speciale nemmeno ove menzioni la facoltà di rinuncia. Tale rinuncia irrituale costituisce tuttavia argomento di prova della sopravvenuta carenza d’interesse alla decisione, ai sensi dell’art. 84, comma 4, cod. proc. amm., desumibile dall’intervento di fatti o atti univoci successivi alla proposizione del ricorso e dal comportamento delle parti. Ne consegue, per il combinato disposto degli artt. 35, comma 1, lett. c), e 84, comma 4, cod. proc. amm., la declaratoria di improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse, con compensazione delle spese ove equo.

Il Fatto

La società ricorrente, cessionaria del credito, ha proposto ricorso per l’ottemperanza della sentenza della Corte di Appello di Messina n. 56 del 24 gennaio 2013, con cui il Comune intimato era stato condannato al pagamento di € 282.450,28, oltre rivalutazione e interessi, a titolo di indennità e risarcimento per l’illegittima occupazione ed espropriazione di un terreno.

Nel corso del giudizio il Comune ha avviato una procedura di riequilibrio finanziario; il processo è stato sospeso in attesa dell’approvazione del piano, poi intervenuta con deliberazione della Corte dei Conti. Con motivi aggiunti la società ha chiesto dichiararsi la nullità per elusione del giudicato di due deliberazioni di Giunta relative alla rimodulazione del piano. Nel 2024 il difensore della ricorrente ha dichiarato l’intervenuto accordo transattivo e ha rinunciato al giudizio, instando per la compensazione delle spese.

La Motivazione della Corte

Il Collegio esamina anzitutto la validità della rinuncia. L’art. 84, comma 1, cod. proc. amm. richiede una dichiarazione sottoscritta dalla parte stessa o da un avvocato munito di mandato speciale, depositata in segreteria. Nel caso concreto difetta la sottoscrizione della parte e il difensore non risulta titolare di mandato speciale.

Il Tribunale osserva che la facoltà di rinuncia non è contemplata nella procura ad litem e che, per consolidato orientamento, questa non potrebbe qualificarsi come mandato speciale neppure se menzionasse tale facoltà. Richiama sul punto Cons. Stato, sez. V, n. 2940 del 2015, oltre a pronunce dei TAR Veneto, Lazio e Lombardia.

Ne deriva che la dichiarazione del 26 settembre 2024 non può essere dichiarata valida e il giudizio non può essere dichiarato estinto per rinuncia. La rinuncia irrituale assume però rilievo sul piano probatorio: l’art. 84, comma 4, cod. proc. amm. consente al giudice di desumere da fatti o atti univoci successivi alla proposizione del ricorso, e dal comportamento delle parti, argomenti di prova della sopravvenuta carenza d’interesse alla decisione.

Il Collegio qualifica l’accordo transattivo e la dichiarazione congiunta come fatti univoci idonei a fondare tale conclusione. Per il combinato disposto degli artt. 35, comma 1, lett. c), e 84, comma 4, cod. proc. amm., il ricorso è pertanto dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.

Quanto alle spese, in considerazione dell’annosita della vicenda e della dichiarazione congiunta delle parti sulla regolazione delle spese, il Collegio le compensa integralmente.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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