Sopravvenuta carenza di interesse e spese per soccombenza virtuale nel sostegno scolastico (TAR Campania n. 4545 del 16.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio amministrativo, in ossequio al principio dispositivo, il giudice prende atto della dichiarazione di sopravvenuto difetto di interesse del ricorrente e dichiara il ricorso improcedibile ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., quando nel corso del giudizio viene meno l’interesse alla decisione. La declaratoria in rito assorbe anche l’eventuale domanda di accertamento del diritto al sostegno scolastico integrale per gli anni successivi, non potendo il Tribunale pronunciarsi su poteri amministrativi non ancora esercitati. Le spese di lite, in caso di sopravvenuta improcedibilità, seguono la soccombenza virtuale dell’amministrazione, desumibile dalle ragioni poste a fondamento dei provvedimenti cautelari intervenuti.
Il Fatto
Il genitore di un minore con disabilità grave, riconosciuta ai sensi dell’art. 3, comma 3, legge n. 104/1992, impugnava dinanzi al TAR Campania le note con cui l’istituto scolastico aveva assegnato al figlio, frequentante la scuola secondaria di primo grado per trenta ore settimanali, un monte ore di sostegno pari a diciotto ore.
Con ricorso introduttivo l’interessato censurava l’atto relativo all’anno scolastico 2023/2024; con motivi aggiunti del 10.12.2024 impugnava la successiva nota per l’anno 2024/2025. La Sezione, in sede cautelare, accoglieva l’istanza e ordinava all’amministrazione di rideterminarsi assegnando le ore necessarie alla compiuta integrazione, fino all’intero tempo-scuola.
La Motivazione della Corte
All’esito dell’udienza pubblica, il Collegio rileva che parte ricorrente, nella memoria conclusiva del 9.06.2025, ha dichiarato il venir meno dell’interesse all’annullamento del ricorso introduttivo, essendo ormai decorso l’anno scolastico 2023/2024, e ha rappresentato che, solo a seguito della notifica dell’ordinanza cautelare, l’amministrazione ha assegnato al minore un numero di ore adeguato alla patologia.
Su tale premessa, in assenza di repliche di controparte, il Tribunale dichiara ricorso e motivi aggiunti improcedibili per sopravvenuto difetto d’interesse. Il percorso argomentativo si fonda sul principio dispositivo, applicabile anche al processo amministrativo, e sull’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., che impone al giudice di dichiarare improcedibile il ricorso quando sopravvenga il difetto di interesse delle parti alla decisione.
La declaratoria in rito assorbe anche la domanda di accertamento del diritto del minore al sostegno “integrale” per gli anni successivi. Il Collegio osserva, in via di ulteriore precisazione, che tale domanda non avrebbe comunque potuto essere accolta, giacché il Tribunale non può pronunciarsi su poteri amministrativi non ancora esercitati, in linea con la costante giurisprudenza della Sezione.
Quanto alle spese, il Collegio le pone a carico dell’amministrazione scolastica per la sua soccombenza virtuale, desunta dalle ragioni poste a fondamento dei provvedimenti cautelari emessi per gli anni scolastici 2023/2024 e 2024/2025, integralmente richiamati e condivisi. Le spese sono liquidate per la fase di merito in € 1.500,00, oltre accessori, con attribuzione al difensore della ricorrente che ne ha fatto anticipo e richiesta ai sensi dell’art. 93 c.p.c. Il Tribunale dispone inoltre l’oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute.
Nota della Redazione
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