Polo scolastico e vincolo conformativo: illegittima la rinormazione del Commissario ad acta (TAR Abruzzo n. 337 del 06.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
Le previsioni di piano regolatore che destinano un’area a polo scolastico, consentendo la realizzazione di istituti di istruzione anche a iniziativa privata, integrano un vincolo conformativo e non un vincolo espropriativo. Ne deriva che tale destinazione non è soggetta alla decadenza quinquennale e non legittima l’esercizio del potere sostitutivo regionale di rinormazione dell’area. È illegittimo il provvedimento commissariale che, per affermare la natura espropriativa del vincolo, si fondi su una tavola del piano adottata e non approvata. Il travisamento dei fatti e il difetto di istruttoria inficiano la determinazione finale e, per illegittimità derivata, l’atto endoprocedimentale presupposto.
Il Fatto
La società controinteressata diffidava il Comune a riclassificare alcuni terreni, sostenendo che sugli stessi gravava un vincolo espropriativo ormai decaduto per decorso del quinquennio. La Regione, dapprima, archiviava il procedimento, ritenendo il vincolo di natura conformativa e l’area edificabile per intervento diretto.
Su istanza di riesame della società, la Regione revocava l’archiviazione e nominava un Commissario ad acta con determinazione dirigenziale, affidandogli la rinormazione dei terreni ricadenti in zona F1 e la ricognizione di quelli in zona F. Il Comune impugnava l’atto con ricorso straordinario, poi trasposto davanti al TAR. Nelle more, il Commissario adottava la propria determinazione, ritipizzando la zona F1 e qualificando come espropriativo il vincolo sulla zona F: da qui i motivi aggiunti.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina anzitutto la censura relativa alla zona F1. La possibilità di edificare istituti scolastici anche da parte del privato rende il vincolo conformativo: non svuota la proprietà per realizzare un’opera pubblica puntuale, ma indica solo la tipologia di opera consentita. Le norme tecniche di attuazione comunali prevedono espressamente scuole e istituti «sia pubblici che privati».
Non convince la tesi regionale secondo cui il richiamo, operato da altra norma delle NTA, al DM 18.12.1975 riserverebbe la destinazione alle sole scuole pubbliche. Il rinvio definisce gli standard tecnici di realizzazione e non esclude l’iniziativa privata: diversamente si determinerebbe una minore tutela degli studenti delle scuole private. Il Collegio richiama la giurisprudenza amministrativa sul punto, tra cui Cons. Stato n. 5610/2021 e TAR Sicilia – Catania n. 2399/2023, nonché il principio della Corte costituzionale n. 179/1999.
Quanto agli usi complementari, la Corte ritiene che gli stessi siano realizzabili anche in assenza dell’uso principale. Nessuna disposizione prevede un rapporto di subordinazione, così escludendosi lo svuotamento del diritto dominicale. Il provvedimento regionale è quindi illegittimo nella parte in cui impone la rinormazione della zona F1.
Per la zona F, il provvedimento regionale si configura come atto endoprocedimentale, che demanda al Commissario un supplemento istruttorio senza statuire alcunché. La relativa illegittimità deriva dunque da quella dell’atto finale. Il Commissario, nel qualificare il vincolo come espropriativo, si è basato su una tavola del piano adottata e non approvata, priva di validità ed efficacia: gli standard di progetto ritenuti presenti sono in realtà assenti. La censura, non contestata dalle controparti, evidenzia travisamento dei fatti e difetto di istruttoria.
Ricorso introduttivo e motivi aggiunti sono pertanto accolti, con annullamento dei provvedimenti impugnati e compensazione delle spese in ragione della complessità della vicenda.
Nota della Redazione
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