Sopravvenuta carenza di interesse per sostituzione dell’atto impugnato (TAR Calabria n. 1413 del 03.10.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel processo amministrativo, l’adozione sopravvenuta di un provvedimento che sostituisce integralmente quello impugnato determina la carenza di interesse alla decisione e l’improcedibilità del ricorso. La sostituzione dell’atto, quando incide sull’assetto regolatorio oggetto di censura, priva la domanda di annullamento del suo oggetto. Il giudice dichiara pertanto l’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, senza esaminare i vizi dedotti. La compensazione delle spese è giustificata dalla natura pubblica delle parti.

Il Fatto

Il Commissario ad acta per l’attuazione del piano di rientro dai disavanzi sanitari della Regione Calabria ha modificato, con decreto n. 198 del 12 luglio 2023, il precedente DCA n. 64/2016 sull’assetto delle reti assistenziali. Per l’ospedale spoke Paola/Cetraro è stata prevista la collocazione dell’attività chirurgica in prima battuta presso il plesso di Cetraro, con parziale riallocazione su Paola solo dopo la realizzazione e l’attivazione della Terapia Intensiva.

Il Comune di Paola, quale ente esponenziale della collettività territoriale, ha impugnato l’atto davanti al TAR Calabria, deducendo l’erroneità dei presupposti di fatto, il travisamento, la contraddittorietà con precedenti provvedimenti, il difetto di motivazione e la mancata ponderazione degli interessi. Il Commissario ha eccepito l’inammissibilità per inattualità dell’interesse; l’Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza ha eccepito il difetto di legittimazione passiva.

La Motivazione della Corte

Disposta attività istruttoria con ordinanza del 24 gennaio 2024, il Tribunale ha preso atto di quanto rappresentato dall’Ufficio commissariale all’udienza pubblica del 25 settembre 2024. Nelle more del giudizio sono stati adottati il decreto del 14 marzo 2024, n. 69, e il decreto del 26 marzo 2024, n. 78, entrambi recanti un nuovo documento di riorganizzazione della rete ospedaliera, dell’emergenza urgenza e delle reti tempo-dipendenti.

Il Collegio ha rilevato che questi due nuovi atti hanno sostituito integralmente quello impugnato. La sopravvenuta adozione di una disciplina organica della materia ha quindi privato di oggetto la domanda di annullamento. Ne consegue la carenza di interesse alla decisione e l’improcedibilità del ricorso.

Il Tribunale non ha esaminato nel merito i vizi dedotti, né le eccezioni preliminari di inammissibilità e di difetto di legittimazione passiva: la sopravvenuta modifica dell’assetto regolatorio ha assorbito ogni ulteriore questione. La decisione si fonda sul venir meno dell’interesse a una pronuncia di annullamento su un atto non più in vigore.

Quanto alle spese, il Collegio le ha compensate tra le parti, valorizzando la natura di amministrazioni pubbliche delle parti processuali. Il ricorso è stato dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, con ordine di esecuzione della sentenza all’autorità amministrativa.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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