Sopravvenuta carenza di interesse sulle tariffe R.S.A. per l’emergenza Covid (TAR Lombardia n. 3569 del 09.12.2024)
Principi di diritto (Massima)
La sopravvenienza di atti, anche di rango legislativo, che rideterminano in modo organico il complesso delle compensazioni economiche riconosciute alle strutture sociosanitarie per l’emergenza pandemica determina la sopravvenuta carenza di interesse all’annullamento delle precedenti delibere tariffarie. La caducazione di queste ultime è priva di utilità quando la fonte primaria preclude comunque il riconoscimento di risorse ulteriori rispetto a quelle negoziate nei contratti con l’ATS di riferimento e nei limiti di budget ivi stabiliti. Il trasferimento dell’interesse economico nel separato giudizio avverso l’atto sopravvenuto conferma, e non smentisce, l’improcedibilità del ricorso originario. Le peculiarità della vicenda giustificano la compensazione delle spese di lite.
Il Fatto
La società ricorrente gestisce Residenze Sanitarie Assistenziali e Comunità Psichiatriche Assistenziali accreditate dalla Regione Lombardia. Nel corso dell’emergenza da Covid-19 la Regione ha adottato una serie di delibere che hanno inciso sull’attività delle strutture: dapprima imponendo di non accettare nuovi utenti per ricevere i pazienti dimessi dagli ospedali, poi dettando linee guida per la gestione degli ospiti sintomatici, infine ripristinando la possibilità di nuovi ingressi con misure di isolamento.
La società ha quantificato maggiori costi e mancati introiti derivanti da tali misure e ha impugnato la D.G.R. n. 3529 del 5 agosto 2020, lamentando l’insufficienza delle compensazioni previste, nonché, con motivi aggiunti, la successiva D.G.R. n. 3782 del 3 novembre 2020. La Regione ha eccepito l’improcedibilità per l’intervento di ulteriori atti sulla medesima materia, non tempestivamente impugnati.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ricostruisce l’interesse sostanziale sotteso al ricorso: il riconoscimento dei maggiori costi di adeguamento delle strutture agli standard Covid-19 e dei minori introiti correlati al blocco e alla limitazione dei nuovi ingressi. Su questo perimetro si misura la permanenza dell’interesse.
La Regione ha però dimostrato che la compensazione di tali poste non si è esaurita con le due delibere impugnate. Sono sopravvenuti altri atti, anche di rango legislativo, con analoga finalità: la legge regionale n. 24/2020 ha previsto un incremento tariffario per le giornate di cura, proprio in considerazione della riduzione delle attività rese per rispettare gli indirizzi regionali e nazionali. A essa hanno dato attuazione la D.G.R. n. 4354/2021 e la D.G.R. n. 4611/2021, con erogazioni una tantum e maggiorazioni tariffarie.
Il passaggio decisivo è l’attribuzione di rango primario alla materia: l’eventuale caducazione delle delibere impugnate sarebbe priva di utilità, perché alla ricorrente non potrebbero comunque essere riconosciute risorse diverse e ulteriori rispetto a quelle previste dalla legge regionale, e sempre nei limiti di budget fissati nei contratti con l’ATS. Il Collegio richiama sul punto TAR Lombardia, Milano, sez. III, n. 2534 del 15 novembre 2021.
Le delibere impugnate, inoltre, non restituiscono più il quadro complessivo delle compensazioni ricevute: la ricorrente fa esclusivo riferimento agli importi delle due D.G.R., che non esauriscono il totale delle somme riconosciute e non consentono una valutazione compiuta sulla sufficienza e congruità dei riconoscimenti. Il separato ricorso avverso l’atto sopravvenuto non confuta ma avvalora i rilievi, giacché dimostra che l’interesse, di natura prettamente economica, si è trasferito nel nuovo giudizio, che aggiorna il quantum delle compensazioni.
Il ricorso principale e i motivi aggiunti sono pertanto dichiarati improcedibili per sopravvenuto difetto di interesse, con compensazione delle spese in ragione delle particolarità della vicenda.
Nota della Redazione
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