SCIA edilizia non rimossa: illegittima la demolizione delle opere conformi (TAR Calabria n. 1801 del 19.12.2024)

Principi di diritto (Massima)
L’ordinanza con cui il Comune ingiunge la demolizione di un’opera realizzata in conformità a una SCIA edilizia è illegittima quando l’amministrazione non abbia tempestivamente adottato i provvedimenti inibitori previsti dall’art. 19, comma 3, legge n. 241/1990, né abbia esercitato il potere di autotutela decisoria ai sensi dell’art. 21-nonies. Decorsi i termini, la segnalazione costituisce titolo abilitativo valido ed efficace, che non può essere disconosciuto in via repressiva. La demolizione di opere ancora legittimate da un titolo non rimosso integra eccesso di potere per irragionevolezza e viola le garanzie poste a tutela del privato.

Il Fatto

La ricorrente aveva ottenuto dal Comune un permesso di costruire per la demolizione e ricostruzione di due fabbricati residenziali, finalizzata alla riduzione del rischio sismico, e aveva poi depositato una SCIA per un intervento di rilevanza minore, mai contestata dall’amministrazione. A seguito di sopralluogo, la polizia locale accertava la presenza di una struttura muraria esterna tra i balconi del fabbricato, che il Comune qualificava come difforme dai titoli edilizi e riteneva incidente sul calcolo delle distanze dal confine.

Con l’ordinanza impugnata il Comune ordinava quindi la demolizione della struttura, assumendone la realizzazione in parziale difformità dai titoli rilasciati. La ricorrente impugnava l’atto lamentando, tra l’altro, la violazione della disciplina della SCIA e del principio di affidamento. Il Tribunale accoglieva la domanda cautelare e, all’esito dell’udienza, tratteneva la causa in decisione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio, muovendo da un’interpretazione sostanzialistica del ricorso, individua il nucleo delle censure in due profili: la mancata considerazione della SCIA, i cui elaborati già contenevano l’opera ritenuta abusiva, e la pretesa irrilevanza della struttura nel computo delle distanze per la sua asserita funzione decorativa. È il primo profilo ad assumere portata dirimente.

Dagli elaborati allegati alla SCIA depositata risulta visibile una struttura esterna tra i balconi dei fabbricati, coincidente con quella descritta nel verbale della polizia locale e nell’ordinanza di demolizione. Tale circostanza non è contestata dall’amministrazione. Ne consegue che l’opera non può dirsi realizzata in assenza di titolo o in parziale difformità da esso, risultando invece conforme alla SCIA, i cui effetti autorizzativi non sono mai stati posti nel nulla.

Il Tribunale richiama l’art. 19, comma 3, legge n. 241/1990, che consente all’amministrazione di adottare provvedimenti di divieto di prosecuzione e di rimozione degli effetti dannosi entro sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione, e il successivo comma 4, che ammette l’intervento in autotutela alle condizioni dell’art. 21-nonies. Nel caso della SCIA edilizia il termine è ridotto a trenta giorni.

Decorso tale termine, la segnalazione costituisce un titolo abilitativo valido ed efficace, rimovibile solo attraverso l’esercizio del potere di autotutela decisoria. Il Collegio richiama sul punto Cons. Stato, sez. V, n. 5725 del 2020 e TAR Lazio, Roma, n. 5712 del 2023: è illegittimo il provvedimento repressivo adottato oltre il termine perentorio e senza le garanzie dell’annullamento d’ufficio, né possono disconoscersi gli effetti abilitativi non formalmente inibiti o rimossi.

Nel caso concreto il Comune non ha avviato alcun procedimento di riesame degli effetti della SCIA. L’amministrazione ha quindi sanzionato con la riduzione in pristino un intervento realizzato sulla base di un titolo i cui effetti non erano stati rimossi, con violazione delle garanzie dell’art. 21-nonies e palese eccesso di potere. Il ricorso è accolto, con assorbimento delle residue censure, fatti salvi gli ulteriori provvedimenti comunali; le spese sono compensate, salvo il contributo unificato posto a carico del Comune.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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