Sopravvenuta carenza di interesse e improcedibilità del ricorso amministrativo (TAR Lombardia n. 3570 del 09.12.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel processo amministrativo la parte ricorrente può dichiarare, fino al momento in cui la causa viene trattenuta per la decisione, di non avere più interesse alla definizione del giudizio. A fronte di tale dichiarazione il giudice, che non ha il potere di procedere d’ufficio né quello di sostituirsi al ricorrente o di sindacarne la valutazione, dichiara l’improcedibilità del gravame per sopravvenuto difetto di interesse. Il principio trova applicazione ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., in coerenza con il carattere dispositivo della disponibilità dell’interesse a ricorrere e della relativa azione. La natura in rito della decisione giustifica la compensazione delle spese di lite.

Il Fatto

La società ricorrente agiva per l’annullamento di una serie di deliberazioni della Giunta regionale lombarda in materia di remunerazione delle funzioni non coperte da tariffe predefinite svolte dalle strutture sanitarie. Le censure investivano, in particolare, la suddivisione dello stanziamento complessivo in due fondi separati — l’uno riservato alle strutture pubbliche, l’altro a quelle private — e il meccanismo di abbattimento applicato alle erogazioni destinate alle strutture private accreditate. Oggetto di contestazione erano anche le modalità di liquidazione degli importi per specifiche funzioni e il criterio di computo delle rendicontazioni dei farmaci distribuiti in File F.

Nel corso del giudizio la ricorrente depositava una memoria con cui dichiarava di non avere più interesse ad alcuni motivi di ricorso e, con la successiva replica, affermava la sopravvenuta carenza di interesse rispetto alla totalità delle censure. La Regione si costituiva in giudizio. La causa giungeva alla camera di consiglio per la decisione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio prende atto dell’inequivoca dichiarazione della parte ricorrente e ne trae la conseguenza processuale dell’improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm. La decisione non investe nel merito le censure articolate avverso le deliberazioni regionali, ma si arresta sul piano dell’interesse alla decisione.

Il percorso argomentativo muove dal principio della piena disponibilità dell’interesse a ricorrere e della relativa azione. La parte può rinunciare alla definizione del giudizio fino a quando la causa non sia trattenuta per la decisione, provocando la presa d’atto del giudice. Questi, non disponendo del potere di procedere d’ufficio, non può sostituirsi al ricorrente né sindacarne la valutazione in ordine alla persistenza dell’interesse.

Il Collegio richiama sul punto un orientamento consolidato, citando Cons. Stato, sez. III, 8 settembre 2022, n. 7816, Cons. Stato, sez. III, 23 maggio 2022, n. 4031 e Cons. Stato, sez. IV, 10 febbraio 2022, n. 968. Da tali precedenti si ricava che la dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse determina l’improcedibilità del gravame, senza che il giudice possa supplire alla scelta della parte.

Quanto alle spese, il Collegio ne dispone la compensazione, valorizzando la natura in rito della decisione. La declaratoria di improcedibilità non implica infatti un accertamento nel merito della fondatezza delle doglianze, circostanza che giustifica l’integrale compensazione del carico processuale tra le parti.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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