Trasferimento militare e assistenza a familiari disabili: obbligo di motivazione (TAR Puglia n. 1217 del 14.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il trasferimento d’autorità del personale militare non è sottratto al sindacato del giudice amministrativo, che ne verifica la coerenza con i principi dell’ordinamento repubblicano. Le esigenze di assistenza personale e familiare documentate dal militare, in presenza di familiari invalidi fruitori dei benefici della legge n. 104/1992 e di figli minori, integrano una ipotesi particolare in cui l’ampia discrezionalità dell’Amministrazione incontra un limite. In tali casi il provvedimento deve essere sorretto da adeguata istruttoria e da motivazione sulle ragioni che, in concreto, prevalgono sull’interesse del dipendente. È inammissibile, per contro, il ricorso per motivi aggiunti avverso un atto meramente confermativo, privo di nuova istruttoria e di nuova ponderazione.
Il Fatto
Il ricorrente, sottufficiale dell’Aeronautica Militare con qualifica di meteorologo, impugna il provvedimento con cui l’Amministrazione, nell’ambito del Piano di Revisione del Comparto Meteo, ha individuato quale ente di reimpiego il centro meteorologico di Pratica di Mare, con decorrenza dal 01.01.2025. Impugna altresì il successivo atto che ha disposto il trasferimento d’autorità dalla sede di servizio di Santa Maria di Leuca, indicata quale sede di gradimento.
Il ricorrente deduce il difetto di motivazione e di istruttoria, per non essere state considerate le esigenze di assistenza alla madre invalida, fruitrice dei benefici della legge n. 104/1992, e ai due figli minori, uno dei quali di età inferiore ai tre anni. Impugna poi con motivi aggiunti la nota con cui l’Amministrazione ha confermato i propri contenuti.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina anzitutto l’eccezione di incompetenza territoriale, disattesa. Richiamata la regola del foro speciale del pubblico impiego di cui all’art. 13, comma 2, c.p.a., il Tribunale rileva che i provvedimenti di reimpiego non recano una decisione strutturalmente unitaria. Essi dispongono più decisioni individuali oggettivamente distinte, semplicemente esternate con un unico atto per ragioni di economicità: si tratta di atto plurimo, funzionalmente scindibile in tante decisioni quanti sono i destinatari.
L’annullamento riferito a un solo soggetto non caduca gli altri trasferimenti. Esula pertanto la competenza del TAR centrale, sussistendo quella del TAR periferico della sede di servizio. Il Collegio richiama in proposito TAR Venezia n. 759 del 2018 e Cons. Stato n. 227 del 1997.
Quanto ai motivi aggiunti, il Tribunale ne dichiara l’inammissibilità. L’atto impugnato ha natura meramente confermativa, non essendo stata espletata nuova istruttoria né reiterata ponderazione dei presupposti. Il richiamo è alla giurisprudenza espressa da TAR Catania n. 3212 del 2014.
Nel merito il ricorso è fondato. Pur riconoscendo l’ampia discrezionalità dell’Amministrazione militare, il Collegio osserva che il trasferimento non è sottratto al sindacato, dovendosi contemperare la specialità dell’ordinamento militare con il principio di motivazione dell’art. 3 della legge n. 241/1990. Le cure prestate a parenti affetti da gravi patologie e portatori di handicap costituiscono una ipotesi particolare in cui le esigenze private limitano quelle dell’Amministrazione, come attesta TAR Friuli-Venezia Giulia n. 302 del 2024.
Nella specie il ricorrente aveva documentato la condizione della madre invalida e dei figli minori. Il provvedimento impugnato non reca alcuna motivazione sul punto e non ha espletato alcuna istruttoria. Il ricorso introduttivo è dunque accolto, con annullamento degli atti impugnati, e le spese sono compensate.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.