Sopravvenuta variante al PGT e improcedibilità per difetto di interesse (TAR Lombardia n. 1701 del 05.06.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio amministrativo il sopravvenuto difetto di interesse alla decisione determina l’improcedibilità del ricorso ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c, cod. proc. amm. L’interesse a ricorrere deve permanere fino al momento della decisione e va valutato in concreto: se una sopravvenienza, anche normativa o pianificatoria, elimina la lesione contestata e rende l’atto impugnato inidoneo a produrre ulteriori effetti pregiudizievoli, l’accoglimento del gravame non arreca al ricorrente alcun vantaggio, con conseguente venir meno dell’interesse. La sopravvenuta modifica dello strumento urbanistico che rimuova la preclusione contestata integra una tale sopravvenienza e giustifica la declaratoria di improcedibilità. La peculiarità della fattispecie e le sopravvenienze intervenute in corso di causa giustificano la compensazione delle spese di lite.
Il Fatto
La società ricorrente, proprietaria di unità immobiliari nel Comune di Seregno, presentava una richiesta di parere preventivo per opere di manutenzione straordinaria destinate alla produzione di birra e, per una porzione pari al 30% della superficie, alla somministrazione del prodotto. Non avendo ricevuto riscontro, presentava una CILA, seguita da un’integrazione e da una CILA per variante in corso d’opera; i lavori si concludevano nell’aprile 2019.
Il Comune, con nota del 5 luglio 2019, precisava che lo spazio destinato ad area di somministrazione ricadeva tra le destinazioni ammesse dal Piano delle Regole solo se utilizzato per la vendita diretta dei soli prodotti realizzati in loco. La società impugnava tale nota, chiedendone la nullità o l’annullamento e l’accertamento della legittimità dell’intervento.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina in via prioritaria le eccezioni preliminari della parte resistente, che aveva dedotto l’inammissibilità del ricorso per difetto di interesse, sostenendo la natura non provvedimentale della nota impugnata e l’assenza di pregiudizio, essendo l’attività comunque avviata.
Il Tribunale ritiene fondata, in particolare, l’eccezione di improcedibilità del ricorso. Risulta acclarato e pacifico tra le parti che, allo stato attuale e a maggior ragione a seguito della variante del 2023 al PGT, l’iniziativa imprenditoriale cui la ricorrente ha interesse può essere realizzata ed esercitata nelle modalità indicate nelle comunicazioni già presentate al Comune.
Ne deriva che l’accoglimento del ricorso non recherebbe alla società alcun vantaggio ulteriore. Il venir meno dell’interesse alla decisione è confermato dalla stessa ricorrente, che nella memoria di replica depositata il 18 aprile 2024 si era rimessa al prudente apprezzamento del Collegio.
La causa è pertanto decisa con sentenza dichiarativa dell’improcedibilità dell’atto introduttivo ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c, cod. proc. amm. Le spese di lite sono compensate tra le parti, attesa la peculiarità della fattispecie e le sopravvenienze relative alla variante del 2023 al PGT, intervenuta in corso di giudizio.
Nota della Redazione
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