Sopravvenuta variante urbanistica e improcedibilità dell’appello per difetto di interesse (Cons. Stato n. 6794 del 31.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
La sopravvenuta approvazione di una variante urbanistica che sostituisca la disciplina posta a base dell’atto edilizio impugnato determina l’improcedibilità dell’appello per sopravvenuto difetto di interesse. Una volta venuta meno la norma tecnico-urbanistica di riferimento, l’eventuale accertamento nel merito della pretesa azionata non arreca alcuna utilità all’appellante. Il principio opera anche quando il nuovo provvedimento non sia integralmente satisfattivo, purché modifichi la situazione di diritto o di fatto in modo da togliere l’interesse alla rimozione dell’atto originariamente impugnato. Resta distinta l’ipotesi di integrale soddisfacimento dell’interesse, che dà luogo a cessata materia del contendere. Il rilievo del difetto di interesse è d’ufficio e prescinde dal grado in cui la causa di improcedibilità si sia verificata.
Il Fatto
Un Comune ha ordinato a due società di ripristinare la destinazione d’uso originaria — industriale — di un fabbricato, prevista dai titoli edilizi rilasciati, essendo stata abusivamente trasformata in commerciale. Le destinatarie hanno impugnato l’ordine davanti al TAR Marche, deducendo la violazione degli artt. 31 e 32 d.P.R. n. 380/2001 e l’eccesso di potere. Il giudizio è stato interrotto nei confronti di una ricorrente, medio tempore fallita, ed è proseguito nei confronti dell’altra, poi trasformatasi e messa in liquidazione.
Con sentenza n. 38/2019 il TAR ha rigettato il ricorso. La società subentrata ha proposto appello, lamentando l’omesso esame delle circostanze di fatto e dei profili di diritto e l’insufficiente motivazione sul terzo motivo di primo grado. Il Comune si è costituito chiedendo il rigetto. All’udienza di smaltimento l’appello è stato trattenuto in decisione, previo avviso alle parti del rilevato profilo di improcedibilità.
La Motivazione della Corte
Il Collegio richiama la giurisprudenza consolidata secondo cui vi è improcedibilità per carenza di interesse ogni volta che sopravvengano provvedimenti i quali, anche senza essere satisfattivi e anche quando reiterino o aggravino la lesione, modifichino la situazione di diritto o di fatto in guisa da togliere al ricorrente interesse alla rimozione dell’atto impugnato (Cons. Stato, Sez. V, n. 7913 del 2024). Irrilevante è che la causa di improcedibilità si sia verificata prima o dopo la proposizione dell’appello, stante l’unicità del processo nei due gradi.
Nel caso concreto i difensori delle parti costituite hanno concordemente riferito che è stata approvata la variante urbanistica, per la quale la trattazione era stata più volte rinviata. Tale circostanza priva l’appellante dell’interesse attuale: la sua posizione va valutata non più alla luce del previgente strumento urbanistico, posto a base del ricorso in prime cure, ma in base alle nuove previsioni (Cons. Stato, Sez. IV, n. 4964 del 2024; Sez. VI, n. 4786 del 2024).
Il Collegio supera così l’opposizione a una pronuncia in rito espressa dalla difesa dell’appellante, secondo cui la variante non consentirebbe la destinazione commerciale dell’intero fabbricato e non avrebbe quindi eliso le ragioni del ricorso. In contrario si osserva che l’integrale soddisfacimento dell’interesse darebbe luogo a cessata materia del contendere, mentre nella specie, venuta meno la disciplina urbanistica su cui si fondava l’atto impugnato, un accertamento nel merito non avrebbe alcuna utilità per la società appellante.
L’appello, in quanto rivolto allo scrutinio di un atto emanato in base alla previgente normativa tecnico-urbanistica, è pertanto dichiarato improcedibile. Le spese di lite sono compensate in ragione della natura delle questioni esaminate.
Nota della Redazione
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